Aggiornamento Normativo e Giurisprudenziale 10/2014
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Lingua |
Italiano
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Data di pubblicazione |
03/11/2014
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AGGIORNAMENTO NORMATIVO E GIURISPRUDENZIALE 10/2014
SOMMARIO
1. Regolamento del Consiglio Nazionale Forense n. 6/2014 pubblicato in data 28 ottobre 2014 in materia di formazione continua degli avvocati.
2. Nuovo codice deontologico forense pubblicato sulla G.U. n. 241 del 16 ottobre 2014
3. Circolare del Ministero della Giustizia del 28 ottobre 2014 – Adempimenti di cancelleria conseguenti all’entrata in vigore degli obblighi di cui agli artt. 16 bis e ss. D.L. 179/2012 e 90/2014. Testo consolidato aggiornato al 27 ottobre 2014.
Obbligo di deposito telematico.
Orario di deposito e proroga dei termini in scadenza nei giorni di sabato o domenica.
Controlli automatici di sistema.
Accesso al fascicolo del difensore non costituito.
Pagamento del contributo unificato con marca da bollo.
Potere di autenticazione, da parte del difensore, degli atti contenuti del fascicolo informatico.
Rilascio della formula esecutiva sulla copia estratta dal difensore.
4. Decreto legge 12 settembre 2014, n. 133: Misure urgenti per l’apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l’emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive – Norme in materia di “grandi locazioni” non abitative.
5. Cassazione, Sezioni Unite, Sentenza 22 settembre 2014, n. 19881
LA DEDUCIBILITA’ DEL VIZIO DI MOTIVAZIONE NEL RICORSO PER CASSAZIONE
1. Regolamento del Consiglio Nazionale Forense n. 6/2014 pubblicato in data 28 ottobre 2014 in materia di formazione continua degli avvocati.
Con il regolamento che si segnala, pubblicato sul sito internet del Consiglio Nazionale Forense il 28 ottobre scorso, viene disciplinata l’attività di formazione cui sono tenuti tutti gli avvocati e tirocinanti abilitati secondo quanto stabilito dal nuovo ordinamento professionale di cui alla legge 247/2012.
Nel provvedimento, che entrerà in vigore il 1° gennaio 2015, viene innanzitutto precisato che per formazione continua devono intendersi sia le attività di aggiornamento (consistenti in attività dirette all’adeguamento e all’approfondimento delle esperienze maturate e delle conoscenze acquisite nella formazione iniziale) che le attività di formazione (che consentono di acquisire, invece, nuove conoscenze e competenze).
L’obbligo di formazione inizia a decorrere dal 1° gennaio successivo alla data di iscrizione all’albo o nel registro dei praticanti abilitati al patrocinio. Il periodo di valutazione dell’obbligo di formazione ha durata triennale.
Nel’ambito di tale periodo ciascun avvocato deve conseguire 60 crediti formativi, di cui 9 nelle materie obbligatorie di ordinamento e previdenza forensi e deontologia ed etica professionale.
Ogni anno l’iscritto deve conseguire almeno 15 crediti, di cui n. 3 crediti nelle materie obbligatorie. È consentita la compensazione dei crediti maturati solo nell’ambito del triennio formativo e nella misura massima di 5 crediti per anno. La compensazione è esclusa per la materia di deontologia ed etica professionale.
Solo il 40% dei crediti da conseguire nel triennio può essere maturato con attraverso la partecipazione ad attività formative a distanza.
L’art. 14 prevede che siano esentati dall’obbligo di formazione continua:
- gli avvocati sospesi dall’esercizio professionale, ai sensi dell’art. 20 comma 1 della legge 247/2012, per tutta la durata del mandato;[1]
- gli avvocati dopo 25 anni di iscrizione all’albo o dopo il compimento del sessantesimo anno di età;
- i componenti di organi con funzioni legislative e i componenti del Parlamento europeo;
- i docenti di ruolo e i ricercatori confermati delle università in materie giuridiche.
Su domanda dell’interessato[2] possono essere altresì esonerati gli iscritti che si trovino in una situazione di impedimento determinata da:
- gravidanza, parto, adempimento di doveri collegati alla paternità o maternità in presenza di figli minori;
- grave malattia o infortunio od altre condizioni personali di analoga rilevanza;
- interruzione per un periodo non inferiore a sei mesi dell’attività professionale o trasferimento di questa all’estero;
- cause di forza maggiore;
- altre ipotesi eventualmente indicate dal CNF.
L’accreditamento degli eventi formativi è affidato al CNF e ai COA che agiscono attraverso le rispettive commissioni per l’accreditamento delle attività formative: il CNF è competente a concedere l’accreditamento degli eventi a rilevanza nazionale, degli eventi seriali, della formazione a distanza e degli eventi che si svolgono all’estero; i COA sono competenti per l’accreditamento delle attività formative aventi rilevanza locale.
Viene, inoltre, previsto che su domanda dell’iscritto, che provi l’avvenuto adempimento dell’obbligo formativo, il COA rilasci un attestato di formazione continua. Il possesso di tale attestato costituisce titolo per accettare la canditura per la nomina a commissario d’esame, nonché per ammettere tirocinanti alla frequenza del proprio studio.
L’accertamento della violazione del dovere di formazione e aggiornamento professionale e la mancata o infedele attestazione di adempimento dell’obbligo costituiscono infrazioni disciplinari ai sensi del codice deontologico.
La disposizione di chiusura stabilisce, infine, che in sede di prima applicazione, per coloro che siano già iscritti all’albo o al registro dei praticanti, il primo periodo di valutazione decorre dal 1° gennaio 2014 e si considereranno utilmente conseguiti i crediti maturati da tale data attraverso la partecipazione ad eventi formativi accreditati secondo le disposizioni previgenti.
2. Nuovo codice deontologico forense pubblicato sulla G.U. n. 241 del 16 ottobre 2014
In forza di quanto previsto dalla nuova legge professionale, è stato emanato e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dello scorso 16 ottobre il nuovo codice deontologico forense la cui entrata in vigore è prevista per il prossimo 1° gennaio 2015, quando saranno operativi anche i Consigli distrettuali di disciplina costituiti sulla base del regolamento del Consiglio Nazionale forense n. 2/2014.
Il nuovo codice deontologico si compone di 73 articoli raccolti in 7 titoli e precisamente:
- Titolo I: principi generali (artt. 1-22)
- Titolo II: rapporti con il cliente e la parte assistita (artt. 23-37)
- Titolo III: rapporti tra colleghi (artt. 38-45)
- Titolo IV: doveri dell’avvocato nel processo ( artt. 64-62)
- Titolo V: rapporti con i terzi e controparti (artt. 63-68)
- Titolo VI: rapporti con le istituzioni forensi (artt. 69-72)
- Titolo VII: disposizione finale (art. 73)
Il nuovo testo si caratterizza, rispetto al precedente, per l’eliminazione dell’incipit del codice costituito dal preambolo e per la tipizzazione degli illeciti disciplinari e la determinazione nel minimo e nel massimo della sanzione applicabile.
Si segnalano, inoltre, il nuovo Titolo IV dedicato ai doveri dell’avvocato nel processo, che raccoglie in maniera sistematica delle previsioni che erano disperse all’interno del vecchio codice, ed il Titolo V dedicato doveri verso le istituzioni forensi, resosi necessario a seguito del rafforzato rapporto tra avvocati e istituzioni rappresentative determinato dal nuovo ordinamento professionale introdotto con la legge n. 247/2012.
Per quanto concerne i procedimenti in corso, potranno essere applicate le nuove norme nel caso in cui queste siano più favorevoli per l’avvocato incolpato.
Si rinvia all’aggiornamento n. 4/2014 per un più approfondito esame del testodel codice deontologico.
3. Circolare del Ministero della Giustizia del 28 ottobre 2014 – Adempimenti di cancelleria conseguenti all’entrata in vigore degli obblighi di cui agli artt. 16 bis e ss. D.L. 179/2012 e 90/2014. Testo consolidato aggiornato al 27 ottobre 2014.
I tecnici del ministero della giustizia sono intervenuti sulla circolare sul processo telematico del 27 giugno 2014 per aggiornarne il testo alla luce delle novità introdotte, in particolare con il D.L. 90/2014.
Obbligo di deposito telematico.
Il citato decreto legge ha comportato la necessità di inserire alcune specificazioni per ciò che concerne l’obbligo di deposito telematico degli atti endoprocessuali con riferimento ai procedimenti in corso al 30 giugno scorso: la circolare chiarisce che per i procedimenti instaurati prima del 30 giugno 2014 è facoltà della parte effettuare depositi cartacei sino al 30 dicembre 2014 con la conseguenza che sin dal 31 dicembre prossimo anche per tali procedimenti sarà consentito il deposito di atti endoprocessuali esclusivamente mediante invio telematico (il 31 dicembre, quindi, la cancelleria potrà accettare esclusivamente depositi telematici).
Orario di deposito e proroga dei termini in scadenza nei giorni di sabato o domenica.
Per ciò che concerne l’orario del deposito viene chiarito che “il deposito è tempestivamente eseguito quando la ricevuta di avvenuta consegna è generata entro la fine del giorno di scadenza”. Quando sia necessario, per la dimensione degli allegati, inviare più buste, ciò deve avvenire entro la fine della giornata di scadenza.
Con riferimento alla proroga dei termini la cui scadenza cade di sabato o di domenica, viene confermata l’applicabilità, anche al deposito telematico, dell’art. 155, quarto e quinto comma, c.p.c.
In caso di termini “a ritroso”, laddove la scadenza cada di sabato o domenica, il deposito, per essere tempestivo, dovrà essere effettuato nel giorno precedente il sabato o il giorno festivo in cui il termine verrebbe a scadere.
Controlli automatici di sistema.
Viene, inoltre, specificato come la busta ricevuta dal sistema venga sottoposta ad una serie di controlli automatici all’esito dei quali possono emergere 3 tipi di errori: WARN, ERROR e FATAL. I primi due errori consentono alla cancelleria di forzare l’accettazione del deposito (va comunque segnalato al giudice il tipo di errore riscontrato); il terzo tipo di errore, invece, impedisce materialmente l’accettazione del deposito impedendo l’ingresso del documento nel fascicolo del procedimento.
Accesso al fascicolo del difensore non costituito.
In materia di procedimento monitorio viene accolta l’istanza, da più parti formulata, di consentire la visione di atti e documenti da parte del debitore ingiunto ed al suo difensore munito di procura che non abbia ancora iscritto a ruolo l’eventuale opposizione.
Per rispondere a tale esigenza le cancellerie dovranno predisporre misure per consentire, in maniera gratuita, la visione dei fascicoli monitori. La Direzione Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati (DGSIA) ha rilasciato un aggiornamento delle specifiche tecniche che consente ai soggetti non costituiti l’accesso temporaneo ai fascicoli telematici, eliminando l’onere di accessi fisici in cancelleria (http://pst.giustizia.it/PST/it/pst_3_1.wp?previousPage=homepage&contentId=NEW1290 ).
Pagamento del contributo unificato con marca da bollo.
Con riferimento al pagamento del contributo unificato mediante marca da bollo viene precisato come permanga l’obbligo di annullamento della stessa da parte della cancelleria.
Il difensore che avrà già provveduto ad inviare scansione della stessa in occasione del deposito dell’atto introduttivo, dovrà recarsi in cancelleria e consegnare la marca da bollo perché si proceda al dovuto annullamento.
Sul tema del contributo unificato, la circolare chiarisce come l’aumento del contributo unificato, determinato dall’obbligatorietà del procedimento telematico e la riduzione dei diritti di copia dovuto alla facoltà concessa agli avvocati di attestare l’autenticità delle copie stesse, deve applicarsi anche ai procedimenti instaurati innanzi al Giudice di Pace, pur non essendo questo interessato dal PCT.
Potere di autenticazione, da parte del difensore, degli atti contenuti del fascicolo informatico.
L’art. 52 del D.L. 90/2014 ha attribuito al difensore, al consulente tecnico, al professionista delegato, al curatore e al commissario giudiziale, la facoltà “di estrarre con modalità telematiche duplicati, copie analogiche o informatiche degli atti e dei provvedimenti contenuti nel fascicolo informatico”, conferendo agli stessi il potere di attestarne la conformità a quanto contenuto nel fascicolo telematico.
Tale facoltà deve ritenersi sussistente anche con riferimento ad atti relativi a procedimenti instaurati prima del 30 giugno 2014 e pertanto esteso a tutti gli atti contenuti nel fascicolo informatico, indipendentemente dalla data di inizio del procedimento o di deposito dell’atto o del documento.
Rilascio della formula esecutiva sulla copia estratta dal difensore.
La possibilità di autenticare copie di atti, e dunque anche di sentenze, da parte degli avvocati potrebbe far ritenere che sia possibile l’apposizione della formula esecutiva sulle copie autentiche in tal modo ottenute. Sul punto il Ministero della Giustizia ha ritenuto che una tale modalità operativa dovrebbe ritenersi esclusa alla luce di quanto disposto dall’art. 153 disp. Att. C.p.c. – norma che non è stata interessata da alcuna recente modifica - che mantiene in capo al cancelliere l’attività di rilascio della copia in forma esecutiva ex art. 475 c.p.c.
Tale interpretazione ha trovato conforto nel parere dell’Ufficio Legislativo del ministero, che ha chiarito che “le attività di spedizione e di rilascio della copia esecutiva sono proprie del cancelliere, che deve individuare la parte a favore della quale rilascia la copia”.
Il rilascio della copie in forma esecutiva di un provvedimento deve dunque essere rilasciata dal cancelliere che deve riscuotere anche i conseguenti diritti di copia.
4. Decreto legge 12 settembre 2014, n. 133: Misure urgenti per l’apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l’emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive – Norme in materia di “grandi locazioni” non abitative.
Con l’art. 18 del decreto legge che si segnala, il Governo è intervenuto in materia di locazioni, operando una “liberalizzazione” delle locazioni commerciali che per cui è stato pattuito un canone annuo superiore a 150.000,00 euro.
La norma in questione inserisce un nuovo terzo comma all’art. 79 della legge n. 392 del 1978, disponendo che “In deroga alle disposizione del comma primo, nei contratti di locazione di immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione, anche se adibiti ad attività alberghiera, per i quali sia pattuito un canone annuo superiore a 150 mila euro, è facoltà delle parti concordare contrattualmente termini e condizioni in deroga alle disposizioni della presente legge. I contratti di cui al periodo precedente devono essere provati per iscritto”.
L’art. 79 della legge 392/1978 è la norma che stabilisce la nullità di tutte le pattuizioni volte a limitare la durata del contratto o attribuire alle parti vantaggi diversi da quanto previsto dalla legge sull’equo canone.
Tali nullità non rientrano nella categoria delle nullità relative o di protezione, ma sono annoverate in quella delle nullità assolute e pertanto sono rilevabili d’ufficio e non consentono la sopravvivenza neppure di quelle pattuizioni, sì in contrasto con la normativa sulle locazioni, che siano di maggior favore per il conduttore.
Il legislatore d’emergenza, introducendo la modifica segnalata, subordina la possibilità di deroga alla legge 392/1978 alla capacità economica del conduttore, basandosi sul presupposto che un conduttore economicamente forte sia dotato della forza contrattuale necessaria per trattare il regolamento del rapporto in condizione di sostanziale parità con il locatore.
Alcuni dubbi sono sorti con riferimento alla operatività della deroga in parola in quei rapporti che prevedono un canone crescente nel corso della locazione e che solo in un determinato momento raggiunge il livello stabilito nel nuovo terzo comma dell’art. 79 l. 392/1978. In tali ipotesi può ragionevolmente ritenersi che la deroga alla disciplina legale della locazione operi dalla annualità in cui il canone raggiunge la soglia richiesta dal legislatore.[3]
Sulla base dell’innovazione normativa sarà, dunque, possibile convenire una durata della locazione inferiore ai sei/nove anni, concordare veri e propri aumenti del canone nel corso della locazione, superare i limiti oggi posti in materia di rivalutazione monetaria del canone stabilire la rinuncia, da parte del conduttore, all’indennità di avviamento.
5. Cassazione, Sezioni Unite, Sentenza 22 settembre 2014, n. 19881
LA DEDUCIBILITA’ DEL VIZIO DI MOTIVAZIONE NEL RICORSO PER CASSAZIONE
Con la pronuncia che si segnala le Sezioni Unite delle Cassazione si sono espresse sui motivi di ricorso alla Suprema Corte, analizzando in particolare il motivo di cui al numero 5 dell’art. 360 c.p.c. nella sua formulazione attualmente in vigore, introdotta con il D.L. 83/2012.
La norma in questione consente il ricorso in cassazione qualora si lamenti l’ “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”.[4]
Nella nuova formulazione non si fa, dunque, riferimento alcuno alla motivazione e ai vizi inerenti la stessa,[5] circoscrivendo l’ammissibilità del vizio di motivazione ai soli casi di violazione dell’art. 111 della costituzione e dunque alle sole ipotesi di omissione di motivazione, motivazione apparente, manifesta e irriducibile contraddittorietà, motivazione perplessa e incomprensibile.
Il testo del nuovo n. 5 dell’art. 360 c.p.c. solleva, dunque, la Corte di Cassazione dal compito di verificare la sufficienza e la razionalità della motivazione in punto di fatto, limitando il sindacato di legittimità alle sole ipotesi in cui il vizio di motivazione diventa anche violazione di legge, ovvero in tutti quei casi in cui il vizio di motivazione è tale da coincidere con una sua mancanza, rendendo pertanto nulla la sentenza ai sensi dell’art. 132, n. 4 c.p.c..[6]
Il nuovo numero 5 dell’art. 360 c.p.c. riguarda, invece, l’omesso esame di un fatto storico la cui esistenza risulti dal testo della sentenza impugnata o dagli atti processuali e che abbia costituito oggetto di discussione e ed abbia avuto carattere decisivo per la controversia.
La Corte specifica, inoltre, come l’omesso esame di elementi istruttori non costituisca di per se’ un vizio ai sensi della norma in esame, qualora il fatto storico rappresentato sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, pur nel caso in cui questi non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie astrattamente rilevanti.
Sulla scorta di tali riflessioni la Corte ritiene, pertanto, che il ricorso, per la sua validità, debba indicare “il fatto storico, il cui esame sia stato omesso, il dato, testuale (emergente dalla sentenza) o extratestuale (emergente dagli atti processuali), da cui ne risulti l’esistenza, il come e il quando (nel quadro processuale) tale fatto si stato oggetto di discussione tra le parti, la decisività del fatto stesso”.
[1] L’art. 20, comma1, della legge n. 247/2012 stabilisce che “Sono sospesi dall'esercizio professionale durante il periodo della carica: l'avvocato eletto Presidente della Repubblica, Presidente del Senato della Repubblica, Presidente della Camera dei Deputati; l'avvocato nominato Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro, Viceministro o Sottosegretario di Stato; l'avvocato eletto presidente di giunta regionale e presidente delle province autonome di Trento e di Bolzano; l'avvocato membro della Corte Costituzionale o del Consiglio superiore della magistratura; l'avvocato eletto presidente di provincia con più di un milione di abitanti e sindaco di comune con più di 500.000 abitanti.
[2] L’interessato deve documentare al COA di appartenenza la causa e la durata dell’impedimento. In ogni caso l’esonero ha efficacia limitata alla durata dell’impedimento e comporta una riduzione dei crediti da acquisire nel triennio proporzionale “al contenuto e alle modalità dell’impedimento”.
[3] Scarpa, “Sblocca Italia”: libere le grandi locazioni commerciali non abitative, Il quotidiano del diritto, 6 ottobre 2014.
[4] La norma, nella sua formulazione ante D.L. 83/2012, faceva, invece, riferimento all’ “omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio”
[5] La volontà del legislatore nel eliminare ogni rimando ai vizi della motivazione è determinata dall’intenzione di valorizzare la funzione nomofilattica della corte di cassazione, evitando la promozione di ricorsi fondati sul solo vizio di motivazione non derivante dalla violazione di principi costituzionali.
[6] Sul punto la Cassazione precisa come si ha mancanza di motivazione ai sensi dell’art. 132, n. 4, c.p.c. quando la motivazione manchi del tutto (assenza di argomentazioni) ovvero “essa formalmente esista come parte del documento, ma le sue argomentazioni siano svolte in modo talmente contraddittorio da non permetterla di individuarla, cioè di riconoscerla come giustificazione del decisum”.
File Allegati
Regolamento_Formazione Continua.pdf
Codice_deontologico Forense.pdf