Aggiornamento Normativo e Giurisprudenziale 11/2014
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Lingua |
Italiano
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Data di pubblicazione |
22/12/2014
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AGGIORNAMENTO NORMATIVO E GIURISPRUDENZIALE 11/2014
SOMMARIO
1. Modifiche apportate al D.L. 132/2014 con la legge di conversione pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 261 del 10 novembre 2014
- Devoluzione ad arbitri dei procedimenti pendenti dinanzi all’autorità giudiziaria.
- Convenzione di negoziazione assistita.
- Semplificazione dei procedimenti di separazione personale o di divorzio.
- Compensazione delle spese.
- Dichiarazioni rese al difensore.
- Misure per il contrasto nei ritardi di pagamento.
- Iscrizione a ruolo del processo esecutivo per espropriazione.
- Pignoramento di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi.
- Ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare.
2. Decreto Legislativo 21 novembre 2014, n. 175 recante norme in materia di semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata – Abrogazione della solidarietà erariale di appaltatore e subappaltatore.
3. Cassazione Civile, Sezione Seconda, sentenza 6 novembre 2014, n. 23708
Nullità della servitù di parcheggio
4. Cassazione Civile,Sezione Prima, sentenza 13 giugno 2014, n. 13517
Responsabilità dei sindaci - limiti
1. Modifiche apportate al D.L. 132/2014 con la legge di conversione pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 261 del 10 novembre 2014
Devoluzione ad arbitri dei procedimenti pendenti dinanzi all’autorità giudiziaria
Con riferimento alla possibilità di rimettere a degli arbitri la soluzione di controversie di cui sia già stata investita l’autorità giudiziaria, ferma restando l’esclusione delle controversie in materia di lavoro, viene introdotta la possibilità di ricorrere a tale facoltà anche nelle cause vertenti su diritti che abbiano nei contratti collettivi la loro fonte esclusiva, qualora nel contratto collettivo stesso sia prevista e disciplinata la soluzione arbitrale.
Per quanto concerne, invece, le controversie di valore non superiore a 50.000,00 euro in materia di responsabilità extracontrattuale o aventi ad oggetto il pagamento di una somma di denaro, nei casi in cui sia coinvolta una pubblica amministrazione, viene previsto che il consenso della PA alla richiesta avanzata dalla parte privata di promuovere l’arbitrato sia comunque prestato, salvo che l’amministrazione non esprima il proprio dissenso per iscritto nel termine di 30 dalla data di presentazione della richiesta.
Qualora vi sia il consenso di tutte le parti ed il valore della causa è inferiore a 100.000,00 euro, la stessa può essere decisa da un solo arbitro, mentre per controversie di valore superiore a 100.000,00 euro la decisione è affidata ad un collegio di arbitri individuati concordemente dalle parti o dal presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati.
Vengono inaspriti i requisiti per ricoprire la carica di arbitro: possono essere nominati gli avvocati che, avendo preventivamente rilasciato una dichiarazione di disponibilità ad assumere la carica di arbitro, siano iscritti all’albo circondariale da almeno 5 anni e per un analogo periodo non abbiano riportato condanne definitive comportanti la sospensione dall’albo.
La carica di consigliere dell’ordine è incompatibile con quella di arbitro; tale incompatibilità permane anche per i consiglieri uscenti per l’intera consiliatura successiva alla conclusione del loro mandato.
Per quanto riguarda la richiesta di arbitrato per i procedimenti pendenti in grado di appello, gli stretti termini (60 giorni) entro i quali deve essere riassunto il processo nei casi in cui il lodo non sia stato emesso nei 120 giorni successivi all’avvio del procedimento arbitrale, sono suscettibili di una proroga di ulteriori 30 giorni previo accordo delle parti.
Con decreto del Ministro della Giustizia, da adottarsi entro 90 giorni dalla data di pubblicazione della legge di conversione, sono stabilite delle riduzioni ai parametri per i compensi degli arbitri oltre che i criteri per l’assegnazione degli arbitrati, tra cui le competenze professionali dell’arbitro ed il principio di rotazione dell’assegnazione degli incarichi, prevedendo anche sistemi di assegnazione automatica.
Convenzione di negoziazione assistita.
Il nuovo strumento di risoluzione alternativa delle controversie viene riformato in alcuni suoi aspetti che avevano sollevato tra i commentatori diverse critiche.
La prima regolamentazione dell’istituto aveva infatti fissato esclusivamente un termine minimo di durata della procedura (30 giorni), ma nulla aveva stabilito per quanto riguarda i tempi massimi di durata della stessa. Sul punto è intervenuto il Parlamento indicando in tre mesi, prorogabili di ulteriori 30 giorni su accordo delle parti, il tempo massimo entro il quale la negoziazione assistita deve concludersi.
Viene confermato il valore di titolo esecutivo dell’accordo che compone la controversia all’esito della negoziazione assistita, con la previsione ulteriore, però, che il testo dell’accordo stesso deve essere integralmente trascritto nell’atto di precetto. Analoga disposizione viene inserita con riferimento all’accordo raggiunto in sede di mediazione.[1]
Qualora l’accordo comporti l’esecuzione di contratti o il compimento di atti soggetti a trascrizione, per procedere alla stessa occorre che vi sia l’autenticazione da parte di un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.
Si inserisce l’obbligo per le pubbliche amministrazioni che intendano ricorrere a tale procedura di affidare la negoziazione alla propria avvocatura, ove presente.
Per quanto concerne la convenzione di negoziazione assistita per le soluzioni consensuali di separazioni personali, cessazioni degli effetti civili o di scioglimento di matrimonio o di modifica delle condizioni di separazione o divorzio, viene eliminata la possibilità per i coniugi di farsi assistere da un solo avvocato: ciascuno di essi, pertanto, dovrà nominare un legale di fiducia al fine raggiungere un valido accordo.
Si introduce, poi, un passaggio giurisdizionale, obbligando le parti ad ottenere il nulla osta o l’autorizzazione da parte del pubblico ministero competente per territorio.
In particolare viene stabilito che in mancanza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero non economicamente autosufficienti, l’accordo raggiunto a seguito di negoziazione assistita deve essere trasmesso al procuratore della repubblica presso il tribunale competente, il quale qualora non ravvisi irregolarità, comunica agli avvocati il nulla osta a procedere con la trasmissione al competente ufficiale dello stato civile per la trascrizione, trasmissione che dovrà avvenire entro 10 giorni.
In presenza di figli miniori, maggiorenni con handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti, l’accordo, entro il termine di 10 giorni, deve essere trasmesso al procuratore della repubblica presso il tribunale competente, il quale, quando ritiene che l’accordo stesso sia rispondente all’interesse dei figli, lo autorizza. In questo caso gli avvocati dovranno provvedere, sempre nel termine di 10 giorni, alla trasmissione all’ufficiale di stato civile competente. Qualora l’accordo non sia ritenuto adeguato, sarà trasmesso, nel termine di 5 giorni, al presidente del Tribunale che fisserà la comparizione delle parti davanti a sé entro i successivi 30 giorni.
Il Parlamento ha ridotto le sanzioni applicabili in caso di omessa o ritardata trasmissione dell’accordo all’ufficiale di stato civile in un minimo di 2.000,00 euro ad un massimo di 10.000,00 euro.
Si segnala, inoltre, che gli avvocati impegnati nella negoziazione hanno l’obbligo di tentare la conciliazione tra le parti ed informare le stesse della possibilità di ricorrere alla mediazione familiare e dell’importanza per i minori di trascorrere tempi adeguati con ciascuno dei genitori.
Viene, inoltre, introdotta l’invalidità delle rinunce e transazioni dei diritti dei prestatori di lavoro concluse a seguito di una procedura di negoziazione assistita da un avvocato.
Semplificazione dei procedimenti di separazione personale o di divorzio.
Viene confermata la procedura semplificata per giungere alla separazione personale dei coniugi e alla cessazione degli effetti civili del matrimonio o al suo scioglimento con una modifica che prevede che a ricevere l’accordo concluso tra i coniugi non sia più l’ufficiale di stato civile, ma il sindaco.
Nonostante tale modifica, si prevede comunque che l’ufficiale di stato civile, quando riceve le dichiarazioni dei coniugi, li inviti a comparire di fronte a se’ non prima di 30 giorni dalla ricezione dell’accordo. La mancata comparizione equivale a mancata conferma dell’accordo.
Per le separazioni e i divorzi conclusi dinnanzi al sindaco l’assistenza di un avvocato è facoltativa e non è previsto nessun controllo dell’autorità giudiziaria, a differenza di quanto invece stabilito per gli accordi di negoziazione assistita da avvocati.
Compensazione delle spese.
Perché vi sia compensazione delle spese tra le parti del giudizio viene ora previsto che, oltre ai casi di soccombenza reciproca, deve trattarsi di novità assoluta delle questioni trattate o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti.
Dichiarazioni rese al difensore.
La legge di conversione elimina il nuovo articolo 257 bis escludendo la possibilità di produrre in giudizio dichiarazioni di un terzo rilasciate al difensore che ne abbia certificato l’autenticità.
Misure per il contrasto nei ritardi di pagamento.
Con l’art. 17 del decreto in commento, integrando l’art. 1284 c.c, si prevede che “se le parti non ne hanno determinato la misura, dal momento in cui è proposta la domanda giudiziale il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali”.
La disposizione in commento è stata oggetto di intervento in sede di conversione, avendo il legislatore avvertito l’esigenza di precisare l’esatto momento a partire dal quale iniziano a maturare gli interessi legali nella nuova misura indicata.
La norma richiamata è applicabile anche ai procedimenti arbitrali, con la conseguenza che gli interessi legali così come quantificati dal nuovo comma quattro dell’art. 1284 c.c. inizieranno a maturare dal momento in cui è promosso il procedimento arbitrale.
Il provvedimento avrà efficacia con riferimento ai procedimenti inziati a far data dall’11 dicembre 2014.
Iscrizione a ruolo del processo esecutivo per espropriazione.
La disciplina delle procedure esecutive viene ulteriormente modificata, disponendo che il difensore del creditore procedente deve provvedere all’iscrizione a ruolo della procedura esecutiva, in via telematica, nel termine di 15 giorni decorrenti dalla data in cui gli atti sono stati consegnati dall’ufficiale giudiziario. Al momento dell’iscrizione è previsto, inoltre, che siano depositate le copie conformi del verbale di pignoramento, del titolo esecutivo e del precetto. La conformità di tali copie è attestata dall’avvocato del creditore al quale viene riconosciuta tale facoltà solo ai fini del deposito per l’iscrizione a ruolo.
Viene introdotto il nuovo art. 164 ter delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile che disciplina la sorte del pignoramento in caso di mancato deposito della nota di iscrizione a ruolo. La nuova norma dispone che “Quando il pignoramento è divenuto inefficace per mancato deposito della nota di iscrizione a ruolo nel termine stabilito, il creditore entro cinque giorni dalla scadenza del termine ne fa dichiarazione al debitore e all'eventuale terzo, mediante atto notificato. In ogni caso ogni obbligo del debitore e del terzo cessa quando la nota di iscrizione a ruolo non è stata depositata nei termini di legge. La cancellazione della trascrizione del pignoramento si esegue quando è ordinata giudizialmente ovvero quando il creditore pignorante dichiara, nelle forme richieste dalla legge, che il pignoramento è divenuto inefficace per mancato deposito della nota di iscrizione a ruolo nel termine stabilito”.
Con particolare riferimento al pignoramento presso terzi, è necessario sottolineare come anche in questo caso il legislatore abbia affidato al difensore del creditore l’onere di procedere all’iscrizione a ruolo della procedura esecutiva, conferendo al legale l’onere di provvedere a tale incombente entro 30 giorni dalla data in cui l’ufficiale giudiziario rimette a sua disposizione l’originale dell’atto di pignoramento notificato.
Con la riforma, poi, si rende residuale la partecipazione all’udienza del terzo, facendo sì che diventi prassi comune la trasmissione della dichiarazione da parte del terzo a mezzo raccomandata o mezzo pec.
Il D.L. 132/2014, così come modificato dalla legge di conversione, è altresì intervenuto sul secondo comma dell’art. 543 c.p.c., introducendo novità per ciò che concerne il contenuto dell’atto di pignoramento presso terzi: per i procedimenti che avranno inizio dal 11 dicembre 2014 è previsto che la citazione a comparire in udienza sia rivolta solo al debitore, mentre al terzo deve essere rivolto solamente l’invito a rendere la dichiarazione, con l’obbligo per il creditore procedente di inserire l’avvertimento che se detta dichiarazione non verrà resa nelle forme indicate (raccomandata o pec) la stessa dovrà essere resa in udienza. Il creditore dovrà inoltre avvertire il terzo del fatto che se lo stesso non comparirà in udienza o comparendo non rende la dichiarazione, il credito pignorato o le cose di appartenenza del debitore si considereranno non contestate.
Qualora in udienza il creditore dichiari di non aver ricevuto la dichiarazione del terzo, il giudice dovrà fissare una nuova udienza con provvedimento che dovrà essere notificato al terzo almeno dieci giorni prima della nuova udienza. Qualora anche a tale udienza il terzo non compaia o si rifiuti di rendere la dichiarazione, il credito si considererà non contestato ai fini del procedimento esecutivo e dell’ordinanza di assegnazione. Resta la possibilità per il terzo di proporre opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 617 c.p.c.
Pignoramento di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi.
Con la legge di conversione viene sostituito il secondo comma dell’art. 26 c.p.c., relativo al foro dell’esecuzione forzata, e viene precisato che, competente per l’esecuzione forzata su autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, è competente il giudice del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede.
Con riferimento al pignoramento dei beni mobili registrati viene introdotto il nuovo art. 521 bis il quale dispone “Il pignoramento di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi si esegue mediante notificazione al debitore e successiva trascrizione di un atto nel quale si indicano esattamente, con gli estremi richiesti dalla legge speciale per la loro iscrizione nei pubblici registri, i beni e i diritti che si intendono sottoporre ad esecuzione, e gli si fa l'ingiunzione prevista nell'articolo 492. Il pignoramento contiene altresì l'intimazione a consegnare entro dieci giorni i beni pignorati, nonché i titoli e i documenti relativi alla proprietà e all'uso dei medesimi, all'istituto vendite giudiziarie autorizzato ad operare nel territorio del circondario nel quale è compreso il luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede.
Col pignoramento il debitore è costituito custode dei beni pignorati e di tutti gli accessori comprese le pertinenze e i frutti, senza diritto a compenso.
Al momento della consegna l'istituto vendite giudiziarie assume la custodia del bene pignorato e ne dà immediata comunicazione al creditore pignorante, a mezzo posta elettronica certificata ove possibile.
Decorso il termine di cui al primo comma, gli organi di polizia che accertano la circolazione dei beni pignorati procedono al ritiro della carta di circolazione nonché, ove possibile, dei titoli e dei documenti relativi alla proprietà e all'uso dei beni pignorati e consegnano il bene pignorato all'istituto vendite giudiziarie autorizzato ad operare nel territorio del circondario nel quale è compreso il luogo in cui il bene pignorato è stato rinvenuto. Si applica il terzo comma.
Eseguita l'ultima notificazione, l'ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore l'atto di pignoramento perché proceda alla trascrizione nei pubblici registri. Entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al terzo comma, il creditore deve depositare nella cancelleria del tribunale competente per l'esecuzione la nota di iscrizione a ruolo, con copie conformi del titolo esecutivo, del precetto, dell'atto di pignoramento e della nota di trascrizione. La conformità di tali copie è attestata dall'avvocato del creditore ai soli fini del presente articolo.
Il cancelliere forma il fascicolo dell'esecuzione. Il pignoramento perde efficacia quando la nota di iscrizione a ruolo e le copie dell'atto di pignoramento, del titolo esecutivo e del precetto sono depositate oltre il termine di cui al quinto comma.”
Ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare.
La possibilità di effettuare ricerche telematiche dei beni da pignorare, introdotte dal D.L. 132/2014 attraverso diverse modifiche alle disposizioni di attuazione al codice di procedura civile, è estesa alle ipotesi di esecuzione dei sequestri conservativi e di ricostruzione dell’attivo e del passivo nell’ambito di procedure concorsuali di procedimenti in materia di famiglia e di quelli relativi alla gestione del patrimonio altrui.
2. Decreto Legislativo 21 novembre 2014, n. 175 recante norme in materia di semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata – Abrogazione della solidarietà erariale di appaltatore e subappaltatore.
Con l’art. 28 del decreto legislativo in commento il legislatore delegato ha abrogato i commi 28, 28 bis e 28 ter dell’art. 35 del Decreto Legge 223/2006 che imponevano il regime di responsabilità solidale tra appaltatore e subappaltatore per il versamento delle ritenute IRPEF operate sulle retribuzioni dei lavoratori.
La norma, entrata in vigore il 13 dicembre 2014, elimina dunque la corresponsabilità tra appaltatore e subappaltatore, nei limiti del corrispettivo dovuto, del versamento all’erario delle ritenute fiscali sui redditi da lavoro dipendente, oltre che del versamento dell’IVA dovuta dal subappaltatore nell’ambito del rapporto di subappalto.
Con la normativa ora abrogata, l’unico strumento attraverso il quale l’appaltatore poteva sfuggire al regime di solidarietà era quello di verificare l’avvenuto esatto adempimento dei versamenti erariali dovuti dal subappaltatore attraverso l’acquisizione delle attestazioni di avvenuto adempimento asseverate da un CAF o dai professionisti abilitati (soggetti individuati all’art. 35, comma 1, del D. Lgs. n. 241/1997 e all’art. 3, comma 3 lettera a), del DPR 322/1998) o di una dichiarazione sostitutiva ex DPR 445/2000 (Circolare dell’Agenzia delle Entrate 40/2012).
La normativa abrogata consentiva, inoltre, all’appaltatore di sospendere il pagamento del corrispettivo dovuto sino all’esibizione della attestazione dell’avvenuto adempimento degli obblighi fiscale, così come il committente poteva provvedere al pagamento di quanto convenuto solo a seguito dell’esibizione della documentazione comprovante l’avvenuto versamento delle ritenute IRPEF e dell’IVA scaduti alla data in cui si procede al pagamento da parte di appaltatore e subappaltatore.
Per quanto concerne, invece, la disciplina relativa alla responsabilità solidale negli appalti e nei subappalti per quanto attiene agli obblighi retributivi e contributivi nei confronti dei lavoratori dipendenti fissata dall’art. 29 del D.Lgs. 276/2003,[2] viene previsto che il committente che abbia provveduto al pagamento per ordine del giudice sia chiamato ad assolvere i compiti di sostituto di imposta ai sensi del DPR n. 600/1973.
3. Cassazione Civile, Sezione Seconda, sentenza 6 novembre 2014, n. 23708
Nullità della servitù di parcheggio
Con la sentenza in commento la Cassazione chiarisce come non sia configurabile una servitù di parcheggio nel nostro ordinamento.
I giudici di legittimità hanno, in particolare, precisato come il parcheggio di autovetture, sebbene costituisca un manifestazione del possesso a titolo di proprietà del suolo, non si configuri come un potere di fatto sulla cosa riconducibile a quello proprio di una servitù: si tratta, infatti, di un potere privo del requisito della realitas, intesa come inerenza al fondo dominante dell’utilità ed al fondo servente del peso, consistente nel vantaggio attribuito a titolo personale al proprietario di uno dei due fondi interessati.
Stante l’impossibilità di considerare il “diritto di parcheggio” come una servitù, un’eventuale sua costituzione, o anche solo un suo riconoscimento, non possono avvenire per contratto poiché l’eventuale negozio dovrebbe considerarsi nullo proprio per impossibilità dell’oggetto.
4. Cassazione Civile, Sezione Prima, sentenza 13 giugno 2014, n. 13517
Responsabilità dei sindaci - limiti
Con la pronuncia che si segnala la Cassazione interviene nuovamente sul tema della responsabilità dei sindaci e dei limiti della stessa.
In questa occasione i giudici di legittimità precisano come la violazione del dovere di vigilanza imposto ai sindaci non si configuri solo nell’ipotesi in cui vengano individuati specifici comportamenti in evidente contrasto con tale dovere, ma anche nel caso in cui i sindaci non abbiano in alcun modo reagito di fronte ad atti di dubbia legittimità o regolarità, mancando di prendere le iniziative di cui all’art. 2409 c.c., non assolvendo così il loro incarico con la diligenza, buona fede e correttezza richieste.
Nel caso di specie la responsabilità dei sindaci è stata riconosciuta a seguito della loro inerzia in presenza di bonifici di elevato importo, senza un’effettiva causale, ordinati dalla società oggetto di vigilanza in favore di altre società del gruppo e disposti in relazione a fatture da utilizzare per ottenere un finanziamento pubblico.
Tale condotta, secondo la Cassazione, comporta la responsabilità solidale tra amministratori e sindaci per i danni provocati alla società, quantificabili nelle somme trasferite con bonifico ove si accerti che i pagamenti contestati siano relativi ad operazioni meramente fittizie.
[1] Si fa riferimento all’accordo raggiunto ai sensi dell’art. 12, primo comma, D.Lg 28/2010 che recita: “Ove tutte le parti aderenti alla mediazione siano assistite da un avvocato, l'accordo che sia stato sottoscritto dalle parti e dagli stessi avvocati costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, l'esecuzione per consegna e rilascio, l'esecuzione degli obblighi di fare e non fare, nonché per l'iscrizione di ipoteca giudiziale. Gli avvocati attestano e certificano la conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico. In tutti gli altri casi l'accordo allegato al verbale è omologato, su istanza di parte, con decreto del presidente del tribunale, previo accertamento della regolarità formale e del rispetto delle norme imperative e dell'ordine pubblico. Nelle controversie transfrontaliere di cui all'articolo 2 della direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, il verbale è omologato dal presidente del tribunale nel cui circondario l'accordo deve avere esecuzione”.
[2] L’art. 29 del D.Lgs. 276/2003 al secondo comma dispone “Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi nazionali sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative del settore che possono individuare metodi e procedure di controllo e di verifica della regolarità complessiva degli appalti, in caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento. Il committente imprenditore o datore di lavoro è convenuto in giudizio per il pagamento unitamente all'appaltatore e con gli eventuali ulteriori subappaltatori. Il committente imprenditore o datore di lavoro può eccepire, nella prima difesa, il beneficio della preventiva escussione del patrimonio dell'appaltatore medesimo e degli eventuali subappaltatori. In tal caso il giudice accerta la responsabilità solidale di tutti gli obbligati, ma l'azione esecutiva può essere intentata nei confronti del committente imprenditore o datore di lavoro solo dopo l'infruttuosa escussione del patrimonio dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori. Il committente che ha eseguito il pagamento può esercitare l'azione di regresso nei confronti del coobbligato secondo le regole generali.”
File Allegati
Sentenza-n.-23708-2014.pdf
Cass_13517_2014.pdf