Indennizzo a favore degli investitori delle banche in liquidazione. Modalità di erogazione.
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Data di pubblicazione |
25/05/2016
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Con il decreto legge n. 59/2016 il Governo ha adottato le promesse misure in favore degli investitori delle banche messe in liquidazione a fine 2015 (Cassa di Risparmio di Ferrara, Banca delle Marche, Banca Popolare dell’Etruria e del Lazio e Cassa di Risparmio di Chieti).
Il provvedimento d’urgenza dispone che gli investitori persone fisiche, imprenditori individuali, nonché imprenditori agricoli o coltivatori diretti, che abbiano acquistato, entro la data del 12 giugno 2014 e che li detenevano alla data di risoluzione delle banche in liquidazione, strumenti finanziari delle banche suindicate possono chiedere al Fondo di Solidarietà (istituito con la legge di stabilità per l’anno 2016) l’erogazione di un indennizzo forfettario al ricorrere di una delle seguenti condizioni:
a) patrimonio mobiliare di proprietà dell’investitore di valore inferiore ad euro 100.000,00;
b) ammontare del reddito lordo dell’investitore ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche nell’anno 2015 inferiore a 35.000,00 euro.
L’indennizzo, liquidabile in favore dei soggetti sopra individuati, sarà pari all’80% del corrispettivo pagato per gli strumenti finanziari subordinati acquistati entro il 12 giugno 2014 e detenuti alla data di risoluzione delle banche in liquidazione, al netto:
- di oneri e spese direttamente connessi alle operazioni di acquisto;
- della differenza, se positiva, tra il rendimento degli strumenti finanziari subordinati e il rendimento di mercato di un Buono del Tesoro poliennale in corso di emissione di durata finanziaria equivalente oppure il rendimento ricavato tramite interpolazione lineare di Buoni del Tesoro Poliennali in corso di emissione aventi durata finanziaria più vicina.
Il termine entro il quale, a pena di decadenza, deve essere presentata la richiesta per l’ottenimento dell’indennizzo è fissato in 4 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge 59/2016.
L’istanza andrà redatta con cura e dovrà contenere, oltre ai dati dell’investitore e della banca, anche l’esatta indicazione degli strumenti finanziari subordinati per cui si richiede l’indennizzo.
Andranno, inoltre, allegati i seguenti documenti:
a) il contratto di acquisto degli strumenti finanziari subordinati;
b) i moduli di sottoscrizione o d’ordine di acquisto;
c) l’attestazione degli ordini eseguiti;
d) la copia della richiesta di pagamento, alla banca in liquidazione, del credito relativo agli strumenti finanziari subordinati;
e) una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà circa la consistenza del patrimonio mobiliare.
La presentazione dell’istanza per l’ottenimento dell’indennizzo forfettario non consente il ricorso alla procedura arbitrale attivata con la legge di stabilità per l’anno 2016.
Tale potrà essere esperita da coloro che non siano in possesso dei requisiti sopra indicati e consentirà pertanto anche a tali soggetti, seppur con una procedimento più complesso, di ottenere l’indennizzo qualora venga accertata la responsabilità dell’istituto di credito per violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza previsti dal testo unico in materia di intermediazione finanziaria.
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