Aggiornamento Normativo e Giurisprudenziale 1/2014
Autore |
|
Lingua |
Italiano
|
|
Data di pubblicazione |
09/01/2014
|
|
|
|
|
AGGIORNAMENTO NORMATIVO E GIURSPRUDENZIALE 1/2014
SOMMARIO
1. Le s.r.l. ordinarie con capitale inferiore a 10.000,00 euro
2. Legge di stabilità 2014: le principali novità.
• Locazioni: modalità di pagamento del canone.
• Compravendite immobiliari: pagamento del prezzo di acquisto nelle mani del notaio.
• Processo civile: spese di giustizia.
• Necessità di allegazione dell’Attestato di Prestazione Energetica con riferimento ai contratti compravendita e locazione di immobili.
3. Decreto Legge 23 dicembre 2013, n. 143: termine decandenziale per presentare domanda di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli.
4. Crisi di impresa: entrano in vigore le norme sulla fissazione dell’udienza prefallimentare e sulla notifica del conseguente provvedimento al soggetto debitore.
5. Cassazione, Sezione Terza, sentenza 10 dicembre 2013, n. 27526
LOCAZIONE: CONOSCIBILITA’ DELLA DISDETTA INVIATA A MEZZO RACCOMANDATA A.R.
6. Cassazione, Sezione Sesta, ordinanza 10 dicembre 2013, n. 27500
RESPONSABILTA’ DELL’APPALTATORE
1. Le s.r.l. ordinarie con capitale inferiore a 10.000,00 euro
Con il comma 15-ter dell’art. 9 della legge n. 99 del 9 agosto 2013, che ha convertito il D.L. 76/2013 contenente norme per la promozione dell’occupazione, la promozione sociali ed interventi finanziari urgenti, sono stati introdotti due nuovi commi all’art. 2463 c.c., relativo alla costituzione delle società a responsabilità limitata.
In particolare è stato introdotto un nuovo comma 4 il quale dispone: “L’ammontare del capitale sociale può essere determinato in misura inferiore a euro diecimila, pari almeno a un euro. In tal caso i conferimenti devono farsi in denaro e devono essere versati per intero alle persone cui è affidata l’amministrazione” ed un ulteriore comma 5 che recita: “La somma da dedurre dagli utili netti risultanti dal bilancio regolarmente approvato, per formare la riserva prevista dall’articolo 2430, deve essere almeno pari a un quinto degli stessi, fino a che la riserva non abbia raggiunto, unitamente al capitale, l’ammontare di diecimila euro. La riserva così formata può essere utilizzata solo per imputazione a capitale e per copertura di eventuali perdite. Essa deve essere reintegrata a norma del presente comma se viene diminuita per qualsiasi ragione”.
Con l’introduzione delle disposizione sopra riportate viene, dunque, sostanzialmente eliminato il requisito del capitale minimo per la costituzione della società a responsabilità limitata, al di là della previsione di un modello avente una regolamentazione statutaria semplificata quale quello previsto dall’art. 2463 bis (s.r.l.s.).
Le particolarità che si riscontrano ad un primo, rapido, esame della disciplina segnalata sono costituite innanzitutto dalla necessità che il capitale possa essere costituito esclusivamente da conferimenti in denaro e dal fatto che tali conferimenti devono essere integralmente versati all’atto della sottoscrizione nelle mani degli amministratori indicati nell’atto costitutivo.
A differenza di quanto previsto per le s.r.l. con capitale pari o superiore a 10.000,00 euro, che sono tenute ad accantonare a riserva legale la ventesima parte degli utili netti annuali, fino a che la riserva non abbia raggiunto un quinto del capitale sociale, il legislatore ha imposto, a compensazione della riduzione del capitale sociale necessario alla costituzione, una forzosa patrimonializzazione della società, prevedendo che un quinto degli utili netti risultanti da ciascun esercizio venga accantonato quale riserva legale (art. 2430 c.c.) fino a che non venga raggiunta, insieme al capitale, la somma di 10.000,00 euro.
La legge prevede espressamente che le somme di cui alla riserva possono essere utilizzate solo per imputazione a capitale o per copertura di eventuali perdite, fermo restando l’obbligo di reintegrazione della riserva stessa qualora venisse diminuita per qualsiasi ragione. Ciò renderebbe, quindi, possibile l’utilizzo delle somme di cui alla riserva per un aumento di capitale gratuito.
Dalla lettera della norma sembra potersi, dunque, affermare che le società a responsabilità limitata con capitale ridotto non siano soggette ad un doppio regime di riserva legale, dovendo ritenersi che la riserva di cui all’art. 2463 comma 5 coincida con quella di cui all’art. 2430 c.c. Pertanto, una volta raggiunta la soglia della riserva legale prevista dall’art. 2463 comma 5, la società non deve accantonare somme ulteriori.
Il legislatore, inoltre, non sembra aver posto limiti temporali entro i quali la società, attraverso il meccanismo dell’accantonamento a riserva, debba raggiungere quota 10.000,00 euro o imputare a capitale quanto accantonato.
Non esprimendosi la legge sul punto, allo stato, non sembra in ogni caso possibile escludere l’applicabilità dell’obbligo di patrimonializzazione della società anche alle s.r.l.s.
La nuova disciplina apre le porte anche alla possibilità che s.r.l. ordinarie riducano il loro capitale sociale al di sotto della soglia dei 10.000,00 euro, “trasformandosi” così in una s.r.l. dal capitale ridotto, soprattutto nel caso in cui la riduzione fosse imposta da perdite. Anche in tal caso dovranno applicarsi le nuove norme sull’integrale versamento dei conferimenti, da effettuarsi in denaro, e sull’obbligo di procedere con gli accantonamenti della quota stabilita di utili netti, fino a che la riserva non giunga a concorrenza con l’importo di euro 10.000,00.
Dubbia è, infine, la questione se le regole sull’integrale versamento del conferimento in denaro e dell’esclusività del versamento in denaro valgano soltanto in sede di costituzione o anche in sede di aumento di capitale.
2. Legge di stabilità 2014: le principali novità.
Con la legge di stabilità per l’anno 2014, il Parlamento, attraverso un lungo e confuso provvedimento, è intervenuto su temi disparati innovando la normativa soprattutto per quanto riguarda il settore delle locazioni e delle compravendite immobiliari.
Di seguito si riporta una sintesi delle principali novità entrate in vigore ad inizio anno.
• Locazioni: modalità di pagamento del canone.
Il comma 50 della legge di stabilità per il 2014 stabilisce che i pagamenti riguardanti i canoni di locazione di unità abitative, fatta eccezione di quelli relativi ad immobili di edilizia popolare pubblica, devono essere corrisposti, qualunque ne sia l’importo, in modalità che escludano l’utilizzo del contante e ne assicurino la tracciabilità anche al fine di ottenere l’applicazioni delle agevolazioni fiscali previste dalla legge per locatore e conduttore.
Dunque, dallo scorso 1 gennaio, il pagamento dei canoni di locazione può essere effettuato utilizzando esclusivamente gli strumenti del bonifico bancario e dell’assegno, anche qualora l’importo da corrispondere sia inferiore ad € 1.000,00.
La norma, introdotta per contrastare l’evasione nel settore delle locazioni non appare, ad una prima analisi, adatta a raggiungere lo scopo poiché trattasi di una disposizione di facile elusione che interviene su rapporti già regolari e non incentiva l’emersione del “nero”.
• Compravendite immobiliari: pagamento del prezzo di acquisto nelle mani del notaio.
I commi da 63 a 67 della legge di stabilità introducono nel nostro ordinamento una importante novità nel settore delle compravendite immobiliari: viene, infatti, stabilito che all’atto dell’acquisto il compratore depositerà il prezzo pattuito, oltre a tutte le somme dovute a titolo di onorari, diritti, accessori, rimborsi, spese, contributi e tributi, nelle mani del notaio rogante che potrà trasferirlo al venditore solo dopo che siano stati assolti i prescritti doveri di pubblicità nei Registri Immobiliari.
La nuova normativa non ha una efficacia immediata, in quanto la sua operatività è subordinata all’emanazione di un regolamento attuativo che dovrà essere approvato entro i prossimi 120 giorni.
Viene, dunque, previsto che i notai si dotino di un conto corrente dedicato a ricevere esclusivamente le somme concernenti l’acquisto di immobili.
Tali somme costituiranno, ovviamente, un patrimonio separato rispetto a quello personale del professionista.
Gli interessi prodotti dalle somme depositate saranno stornati dagli istituti di credito che dovranno versarli in un fondo volto a finanziare il credito agevolato per il finanziamento delle piccole e medie imprese .
• Processo civile: spese di giustizia.
Il provvedimento economico quest’anno, anziché intervenire sugli importi del contributo unificato, aumenta la somma richiesta per l’anticipazione delle spese di notifica, portando da € 8,00 ad € 27,00 l’importo della marca da bollo necessaria per procedere all’iscrizione a ruolo delle cause civili, rendendo ancora più caro l’accesso dei cittadini alla tutela giudiziale.
• Necessità di allegazione dell’Attestato di Prestazione Energetica con riferimento ai contratti compravendita e locazione di immobili.
Nell’ambito della confusa produzione legislativa di fine anno, il legislatore, attraverso la legge di stabilità è intervenuto nuovamente anche in tema di APE.
L’allegazione dell’attestato di prestazione energetica ai contratti di locazione e vendita di immobili, a pena di nullità degli stessi, era stata introdotta dal decreto legge n. 63/2013 e dalla sua legge di conversione, la numero 90/2013.
Con il Decreto Legge n. n. 145 del 2013 il Governo ha però stabilito che la sanzione applicabile in caso di omessa allegazione dell’Ape a tali contratti sarebbe costituita dall’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria che va da € 3.000,00 ad € 18.000,00 per i contratti di compravendita e da € 1.000,00 ad € 4.000,00 per i contratti locazione (nel caso in cui la durata del contratto non ecceda i 3 anni la sanzione è ridotta della metà).
La legge di stabilità, a distanza di pochi giorni, è intervenuta sul quadro normativo illustrato stabilendo che la sanzione della nullità del contratto per mancata allegazione dell’APE, prevista dall’art. 6 comma 3-bis del Dlg 192/2005 come modificato dalla legge 90/2013, entrerà in vigore solo dopo l’emanazione di apposita disciplina attuativa.
Allo stato, dunque, mentre il DL 145/2013 sembra aver cancellato la sanzione della nullità per mancata allegazione dell’APE, la legge di stabilità sembra averla ripristinata sospendendone tuttavia l’operatività in attesa dell’emanazione di provvedimenti di attuazione.
Una corretta interpretazione delle norme succedutesi nel tempo suggerisce, però, che la sanzione della nullità debba necessariamente ritenersi abrogata essendo quello contenuto nella legge di stabilità un intervento modificativo compiuto su una norma già espunta dal nostro ordinamento, la cui validità non può essere ripristinata in maniera implicita .
3. Decreto Legge 23 dicembre 2013, n. 143: termine decandenziale per presentare domanda di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli.
Nell’ambito di un provvedimento volto ad introdurre misure per il contenimento di tariffe e per la riduzione dei premi delle RC auto, è stata inserita una norma con la quale viene introdotto un termine decadenziale di 3 mesi dalla data di produzione del danno per la presentazione della domanda di risarcimento conseguente a dei sinistri stradali.
Il provvedimento in commento è intervenuto sul testo dell’art. 2947 c.c. che, al secondo comma, prevede che “Per il risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli di ogni specie il diritto si prescrive in 2 anni”, introducendo, di seguito, un nuovo periodo il quale recita “In ogni caso il danneggiato decade dal diritto qualora la richiesta di risarcimento non venga presentata entro 3 mesi dal fatto dannoso salvo i casi di forza maggiore”.
Da una prima analisi sembra potersi ritenere che per poter rispettare il ristretto termine ora fissato dal legislatore, il danneggiato possa formulare una domanda risarcitoria anche priva di una esatta quantificazione del danno, purché consenta di individuare con precisione l’evento dannoso occorso.
Occorre segnalare, infine, che il termine trimestrale introdotto, essendo un termine decadenziale, non è soggetto né ad interruzione né a sospensione e che va ad affiancarsi, e non a sostituirsi, a quello prescrizionale di due anni già previsto nel nostro ordinamento.
4. Crisi di impresa: entrano in vigore le norme sulla fissazione dell’udienza prefallimentare e sulla notifica del conseguente provvedimento al soggetto debitore.
Dallo scorso 1 gennaio è entrato in vigore il nuovo articolo 15, comma 3, della Legge Fallimentare, modificato dal DL 179/2012 (Decreto Sviluppo).
La nuova disposizione è volta a facilitare l’accelerazione dei tempi per giungere alla dichiarazione di fallimento. Tale scopo viene perseguito affidando alla cancelleria il compito di procedere alla notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza, utilizzando il sistema della notifica a mezzo posta elettronica certificata.
L’udienza non può essere fissata oltre 45 giorni dal deposito del ricorso, mentre tra la data di notificazione del ricorso e del decreto e la data di udienza non può intercorrere un termine inferiore a 15 giorni.
Qualora tale notifica non possa essere eseguita o non abbia esito positivo, essa andrà effettuata a cura del ricorrente, mediante accesso diretto dell’ufficiale giudiziario presso la sede risultante dal registro delle imprese e secondo le modalità risultanti dall’articolo 107, primo comma, del DPR 1223/1959 (Ordinamento degli Ufficiali Giudiziari) .
Solo qualora la notificazione non possa essere eseguita neppure utilizzando tali modalità, potrà procedersi con il deposito del ricorso e del decreto presso la casa comunale del luogo ove risulta avere sede l’impresa, con conseguente perfezionamento della notifica all’atto del deposito stesso, senza la necessità di ulteriori comunicazioni o del decorso dei venti giorni previsti dagli artt. 140 e 143 c.p.c.
Trattandosi di una disciplina speciale, il procedimento notificatorio che si discostasse da quanto stabilito dall’art. 15 LF sarebbe efficace solo nel caso di notifica a mani del legale rappresentante della società o dell’imprenditore, fatta ovviamente salva la validità dell’atto che abbia comunque raggiunto il proprio scopo.
Fermo restando quanto introdotto dal DL Sviluppo, occorre precisare che per quanto concerne la notificazione ai soci illimitatamente responsabili di società di persone, essa va eseguita secondo le forme ordinarie previste dal codice di rito
5. Cassazione, Sezione Terza, sentenza 10 dicembre 2013, n. 27526
LOCAZIONE: CONOSCIBILITA’ DELLA DISDETTA INVIATA A MEZZO RACCOMANDATA A.R.
La sentenza che si segnala è relativa alla disdetta di un contratto di locazione di un immobile ad uso commerciale per un periodo superiore alla durata minima legale.
Il contratto di locazione veniva, infatti, concluso per un periodo di 12 anni con la possibilità, per evitare il rinnovo di anni 6, di dare disdetta nel termine di 12 mesi prima dello scadere del termine fissato, a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno.
Nel caso di specie la raccomandata con la quale il locatore provvedeva a comunicare la disdetta non veniva consegnata al conduttore per assenza di questi con la conseguenza che al medesimo veniva consegnato avviso di giacenza presso l’ufficio postale del plico proprio l’ultimo giorno utile per la comunicazione della disdetta.
Il conduttore, chiamato in giudizio per il rilascio dell’immobile, si opponeva sostenendo l’intempestività della comunicazione e l’avvenuta rinnovazione della locazione. Tale interpretazione non veniva però accolta né dal Tribunale né tantomeno dalla Corte d’Appello competente che ritenevano la disdetta esser stata ritualmente comunicata al conduttore, trattandosi di un atto recettizio la cui conoscenza da parte del destinatario si presume una volta che l’atto stesso sia pervenuto all’indirizzo del destinatario.
Il conduttore soccombente presentava dunque ricorso per Cassazione affinché i giudici di legittimità chiarissero “se la disdetta del contratto di locazione inviata a mezzo di lettera raccomandata, in caso di mancato recapito della stessa per temporanea assenza del destinatario, possa dirsi conosciuta da quest’ultimo, ai sensi dell’art. 1335 c.c. nel momento in cui sia stata ritirata presso l’ufficio postale ove è stata depositata in giacenza, ovvero nel momento in cui sia compiuto il periodo di giacenza, ovvero ancora, nel momento in cui la stessa sia stata sia stata effettivamente depositata presso l’ufficio postale ai fini della giacenza”.
La Corte di Cassazione nel rispondere al sopra riportato quesito di diritto ha rilevato come la disdetta costituisca un atto negoziale recettizio che soggiace al dettato degli articoli 1334 e 1335 del codice civile e come, pertanto, sia un atto che si presume conosciuto nel momento in cui è recapitato all’indirizzo del destinatario e non nel diverso momento in cui questi ne prende effettiva conoscenza. Il locatore deve, dunque, fornire solo la prova che l’atto inviato sia giunto nella sfera di conoscibilità del destinatario il quale è ammesso unicamente a provare di non aver avuto notizia della comunicazione non per sua colpa.
Quando, quindi, la raccomandata con cui è comunicata la disdetta non sia consegnata al destinatario per la sua temporanea assenza, il procedimento di consegna dell’atto deve ritenersi concluso nel momento in cui esso giunge al suo indirizzo e viene dato il conseguente avviso di giacenza presso l’ufficio postale, non rilevando in alcun modo il successivo momento del ritiro del plico.
Deve, infatti, ritenersi che una differente interpretazione addossi al locatore che non intende rinnovare la locazione ulteriori oneri che la legge, in applicazione del principio di scissione dei termini per notificante e notificato non prevede neppure per la notifica degli atti giudiziari, esimendolo dal dover tenere conto dei rischi del ritardo postale e della possibile assenza del conduttore e della conseguente attesa dello spirare del periodo di giacenza.
Sulla scorta di tali riflessioni la corte regolatrice si è dunque pronunciata per il rigetto del ricorso, formulando il seguente principio di diritto: “In tema di locazione di immobile urbano, la disdetta intimata dal locatore, che allo scopo si sia avvalso del servizio postale e del mezzo della lettera raccomandata, non consegnata al conduttore destinatario per l’assenza sua e delle persone abilitate a riceverla, si presume pervenuta alla data in cui è rilasciato il relativo avviso di giacenza presso l’ufficio postale, restando irrilevante ai fini della tempestività della disdetta, rispetto al termine legale o convenzionale, sia il periodo del compimento della giacenza, sia quello intercorso tra l’avviso di giacenza e l’eventuale ritiro da parte del destinatario”.
6. Cassazione, Sezione Sesta, ordinanza 10 dicembre 2013, n. 27500
RESPONSABILTA’ DELL’APPALTATORE
La Cassazione torna a pronunciarsi sulla disciplina dell’appalto e questa volta lo fa occupandosi dell’applicazione, anche congiunta, degli articoli 1667 e 1669 c.c.
La Corte in particolare riafferma il il principio secondo cui possono ritenersi contemporaneamente sussistenti sia la responsabilità contrattuale che la responsabilità extracontrattuale dell’appaltatore.
Secondo tale interpretazione, dunque, il committente di un immobile che presenti gravi difetti può legittimamente invocare il rimedio risarcitorio di cui all’art. 1669 c.c., che quelli previsti dagli artt. 1667 e 1668 c.c.. La Corte in particolare rileva come la fattispecie di cui al 1669 c.c. sia una sottospecie di quella prevista dall’art. 1667 c.c.in quanto i gravi difetti non sono altro che vizi dell’opera con la conseguenza che l’esistenza degli elementi costitutivi dei primi si traduce necessariamente nell’indice dell’esistenza dei secondi, dovendosi pertanto, ritenere che tale circostanza costituisca la condizione per la congiunta operatività delle due garanzie previste dal codice civile.
Secondo la Corte non ha pregio neppure la censura volta a far riconoscere l’inapplicabilità dell’art. 1669 c.c. nel caso di opere realizzate su fabbricati già esistenti e in caso di ristrutturazione, dovendosi la disciplina richiamata ritenersi applicabile solo nell’ipotesi di costruzione di un nuovo edificio o di altra cosa mobile.
Secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, l’operatività delle garanzie in parola si ha ogni qual volta si riscontrino alterazioni che, seppur siano relativa ad una sola parte dell’opera, siano tuttavia in grado di incidere sulla sua struttura e funzionalità globale, menomando in maniera apprezzabile il godimento dell’opera medesima.
Riferendosi al caso di specie i giudici, poi, ricordando come la garanzia per rovina e difetti di cosa immobile non sia operativa nell’ipotesi di semplici riparazioni anche se destinate ad avere lunga durata, come nel caso dell’impermeabilizzazione e pavimentazione del terrazzo condominiale, riconoscono come la responsabilità ex art. 1669 c.c.debba essere riconosciuta in caso di totale rifacimento del tetto dell’edificio e di lavori concernenti l’intera costruzione e parti strutturali di essa indispensabili per la sua stabilità e sicurezza, anche dal punto di vista sismico.
Deve, dunque, ritenersi che “le violazioni delle prescrizioni dettate per progettazione e l’esecuzione delle costruzioni soggette ad azione sismica integrano i gravi difetti, di cui l’appaltatore è responsabile nei confronti del committente ai sensi dell’art. 1669 cod. civ., incidendo esse sulla sostanza e stabilità degli edifici o delle altre cose immobili destinate per loro natura a lunga durata (Cass. 4/6/2008 n. 14821)”.
File Allegati
PROVA ALLEGATO