Aggiornamento Normativo e Giurisprudenziale 2/2012
Autore |
|
Lingua |
Italiano
|
|
Data di pubblicazione |
25/09/2012
|
|
|
|
|
Aggiornamento numero 2 del 2012
LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI
1. Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83: MISURE URGENTI PER LA CRESCITA DEL PAESE.
- INFRASTRUTTURE – MISURE PER L’ATTRAZIONE DI CAPITALI PRIVATI.
- MISURE PER I TRASPORTI
- MISURE PER LO SVILUPPO DELL’OCCUPAZIONE GIOVANILE NEL SETTORE DELLA GREEN ECONOMY
2. DECRETO LEGISLATIVO 28 giugno 2012, n. 104 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 20 luglio 2012 n. 168.
Attuazione della Direttiva 2010/30/UE, relativa all’indicazione del consumo di energia e di altre risorse dei prodotti connessi all’energia, mediante l’etichettatura ed informazioni uniformi relativa ai prodotti.
3. DECRETO LEGISLATIVO 16 LUGLIO 2012, N. 109 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 25 luglio 2012 n. 172
Attuazione della Direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.
GIURISPRUDENZA
1. Consiglio di Stato, Ad. Plenaria, 10 aprile 2012, n. 2 - GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA
2. Corte Costituzionale, 20 luglio 2012, n. 199 - SERVIZI PUBBLICI
3. Corte Costituzionale, 20 luglio 2012, n. 200 - LIBERALIZZAZIONI
4. Cassazione Civile, Sezioni Unite, 16 luglio 2012, n. 12103 - PROCEDIMENTI CAUTELARI
5. Cassazione Civile, sezione terza, 26 luglio 2012, n. 13204 - ESECUZIONE FORZATA
LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI
1. Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83: MISURE URGENTI PER LA CRESCITA DEL PAESE.
Si illustrano sinteticamente ulteriori novità introdotte con il Decreto Legge Sviluppo.
Allo stato il Decreto è in corso di esame al Senato.
Il testo vigente è consultabile alla pagina www.normattiva.it
INFRASTRUTTURE – MISURE PER L’ATTRAZIONE DI CAPITALI PRIVATI.
Si prevede che le obbligazioni ed i titoli di debito emessi, ai sensi dell’art. 157 D. Lg. 163/2006, dalle società di progetto siano soggetti al medesimo regime fiscale previsto per i titoli del debito pubblico, per i tre anni successivi all’entrata in vigore del Decreto Legge Sviluppo.
Si ammette, inoltre, sempre per le società di progetto, la possibilità di emettere obbligazioni e titoli di debito anche per rifinanziare il debito contratto in precedenza per realizzare infrastrutture ed opere connesse ai servizi di pubblica utilità di cui esse siano titolari.
Il Decreto, poi, introduce, all’art. 14-bis della Legge 241 del 1990, il comma 1-bis con il quale si dispone che, in relazione alle procedure di finanza di progetto, deve essere indetta la conferenza dei servizi. Le indicazioni fornite in sede di conferenza dei servizi possono essere modificate o integrate solo in presenza di significativi elementi emersi nelle fasi successive del procedimento.
All’art. 153 del D. Lg. 163 del 2006 è aggiunto il comma 2-bis, il quale prevede che lo studio di fattibilità, da porre a base di gara, sia redatto dal personale delle amministrazioni aggiudicatrici in possesso dei requisiti soggettivi necessari per la sua predisposizione.
MISURE PER I TRASPORTI
Al fine di realizzare le opere previste nei piani regolatori portuali e di potenziare la rete infrastrutturale e dei servizi nei porti, viene istituito un fondo per il finanziamento degli interventi di adeguamento dei porti.
Per la realizzazione di tali opere le autorità portuali possono comunque fare ricorso ai capitali privati attraverso lo strumento della finanza di progetto di cui all’art 153 del D. Lg. n. 163 del 2006.
MISURE PER LO SVILUPPO DELL’OCCUPAZIONE GIOVANILE NEL SETTORE DELLA GREEN ECONOMY
Sono concessi finanziamenti a tasso agevolato a soggetti privati che operano nei seguenti settori:
a) Protezione del territorio e prevenzione del rischio idrogeologico e sismico;
b) Ricerca, sviluppo e produzione di biocarburantidi “seconda e terza generazione”;
c) Ricerca, sviluppo, produzione e installazione di tecnologia nel “solare termico”, “solare a concentrazione”, “solare termo-dinamico”, “solare fotovoltaico”, biomasse, biogas e geotermia;
d) Incremento dell’efficienza negli usi finali dell’energia e nei settori civile e terziario, compresi gli interventi di social housing.
Per accedere a detti finanziamenti, la imprese interessate devono prevedere occupazione aggiuntiva a tempo indeterminato, rispetto alla media totale degli addetti degli ultimi 12 mesi, di giovani con età non superiore a 35 anni. Nel caso di assunzioni superiori a 3 unità, almeno un terzo dei posti deve essere riservato a giovani laureati con età non superiore a 28 anni.
I finanziamenti a tasso agevolato così concessi hanno durata non superiore a 72 mesi.
Per i progetti di investimento presentati dalle società ESCO (Energy Service Company) di cui all’art. 44 del D. L. 1 del 2012 o da società a responsabilità limitata semplificata di cui all’art. 2463 bis c.c., il tasso di interesse è ulteriormente ridotto e la durata del finanziamento non può essere superiore a 120 mesi.
2. DECRETO LEGISLATIVO 28 giugno 2012, n. 104 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 20 luglio 2012 n. 168.
Attuazione della Direttiva 2010/30/UE, relativa all’indicazione del consumo di energia e di altre risorse dei prodotti connessi all’energia, mediante l’etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti.
Il Decreto in esame fissa le norme che devono essere rispettate in materia di informazione degli utilizzatori finali di prodotti, circa il loro consumo di energia o di altre risorse essenziali durante l’uso, in modo che detti utilizzatori finali possano scegliere sul mercato i prodotti più efficienti.
Le norme di cui al Decreto non si applicano:
a) ai prodotti usati;
b) ai mezzi adibiti al trasporto di cose o persone;
c) alla piastrina, o l’equivalente della piastrina, indicante la potenza, apposta per motivi di sicurezza sui prodotti.
Per quanto riguarda l’informazione pubblicitaria ed il materiale tecnico promozionale, il provvedimento stabilisce che le informazioni relative al consumo energetico ed al prezzo devono includere un riferimento alla classe di efficienza energetica del prodotto.
E’ vietata espressamente l’apposizione di etichette, marchi, simboli o iscrizioni non conformi a quanto previsto dal Decreto o dalla Direttiva 2010/30/UE, nel caso in cui tale apposizione possa indurre in errore o ingenerare confusione gli utilizzatori finali relativamente al consumo di energia.
Le funzioni di vigilanza sulla conformità dei prodotti alle disposizioni del provvedimento in commento sono esercitate dal Ministero dello Sviluppo Economico con la collaborazione delle Camere di Commercio ed il supporto dell’ENEA.
I fornitori che immettono sul mercato prodotti elettronici devono produrre una documentazione tecnica, redatta in una delle lingue ufficiali dell’Unione Europea, che possa consentire di valutare l’esattezza dei dati che figurano in etichetta. Tale documentazione tecnica deve essere conservata dal fornitore per un periodo di almeno cinque anni dalla fabbricazione dell’ultimo prodotto e messa a disposizione su richiesta del Ministero dello Sviluppo Economico.
Il Ministero dello Sviluppo Economico quando accerta:
- che l’etichetta prevista è assente, incompleta o inesatta o che la scheda prevista, consistente in una tabella informativa standardizzata relativa al prodotto, è assente, incompleta o inesatta;
- la contemporanea mancanza dell’etichetta e della scheda o che la documentazione tecnica non è tenuta a disposizione per eventuali controlli;
- la presenza sul prodotto di etichettature energetiche non autorizzate o di simboli, marchi, iscrizioni o etichette tali da indurre in errore o generare confusione negli utilizzatori finali per quanto riguarda il consumo di energia
ordina al fornitore di far cessare l’infrazione entro un termine perentorio non superiore a 30 giorni, disponendo il divieto temporaneo di immissione sul mercato, di commercializzazione, di messa in servizio. Decorso inutilmente tale termine vieta definitivamente l’immissione sul mercato, la commercializzazione e la messa in servizio del prodotto sul territorio nazionale e ne ordina il ritiro e, se del caso, il richiamo.
Tali misure sono adottate con provvedimento motivato e notificato all’interessato con l’indicazione dei mezzi di impugnativa e del termine entro cui è possibile ricorrere.
Il Decreto è in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Il testo integrale del Decreto Legislativo è consultabile alla pagina www.gazzettaufficiale.it
3. DECRETO LEGISLATIVO 16 LUGLIO 2012, N. 109 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 25 luglio 2012 n. 172
Attuazione della Direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.
Il Decreto in commento interviene sulla disciplina dell’immigrazione e sulle norme sulla condizione dello straniero di cui al D. Lg. 25 luglio 1998, n. 286, stabilendo che il nulla osta al lavoro viene rifiutato se il datore di lavoro risulti condannato negli ultimi 5 anni, anche con sentenza non definitiva o a seguito di applicazione della pena su richiesta, per:
a) favoreggiamento dell’immigrazione clandestina verso l’Italia e dell’emigrazione clandestina dall’Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite;
b) intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ai sensi dell’art. 603 c.p.;
c) aver occupato alle proprie dipendenze lavoratori privi del permesso di soggiorno o il cui permesso di soggiorno sia scaduto e del quale non sia stato richiesto il rinnovo nei termini di legge.
Il nulla osta è negato, o se già concesso è revocato, se i documenti presentati sono stati ottenuti mediante frode o sono stati falsificati o contraffatti o qualora lo straniero non si rechi presso lo sportello unico dell’immigrazione per la firma del contratto di soggiorno, entro il termine di 8 giorni dal suo ingresso nel Paese.
Il Decreto prevede, inoltre, un nuovo reato presupposto per la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche disciplinata dal Decreto Legislativo n. 231/2001 attraverso l’inserimento dell’articolo 25-duodecies, rubricato “Impiego di cittadini di paesi stranieri il cui soggiorno è irregolare”.
Tale norma stabilisce che l’impiego di lavoratori non in possesso del permesso di soggiorno o il cui permesso è scaduto e non è stato rinnovato nei termini, comporta l’applicazione di una sanzione pecuniaria a carico dell’ente da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000 euro.
I datori di lavoro che occupano cittadini di paesi stranieri il cui soggiorno è irregolare alla data di entrata in vigore del Decreto Legislativo possono dichiarare la sussistenza di detti rapporti di lavoro allo sportello unico per l’immigrazione dal 15 settembre al 15 ottobre 2012 con le modalità che saranno stabilite congiuntamente dal Ministero dell’Interno, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Ministero per la Cooperazione Internazionale e l’Integrazione ed il Ministero dell’Economia.
Non sono ammessi ad usufruire di detta procedura i datori di lavoro che, negli ultimi 5 anni, anche con sentenza non definitiva o a seguito di applicazione della pena su richiesta, per:
a) favoreggiamento dell’immigrazione clandestina verso l’Italia e dell’emigrazione clandestina dall’Italia verso altri stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite;
b) intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ai sensi dell’art. 603 c.p.;
c) aver occupato alle proprie dipendenze lavoratori privi del permesso di soggiorno o il cui permesso di soggiorno sia scaduto e del quale non sia stato richiesto il rinnovo nei termini di legge.
Anche in questo caso il nulla osta al lavoro è negato, o se già concesso è revocato, se i documenti presentati sono stati ottenuti mediante frode o sono stati falsificati o contraffatti o qualora lo straniero non si rechi presso lo sportello unico dell’immigrazione per la firma del contratto di soggiorno entro il termine di 8 giorni dal suo ingresso nel Paese.
Non possono essere ammessi alla procedura i lavoratori stranieri
a) nei confronti dei quali sia stato emesso un provvedimento di espulsione;
b) che risultino segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali, ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato;
c) che risultino condannati, anche con sentenza non definitiva o per applicazione della pena su richiesta, per uno dei reati di cui all’art. 380 c.p. (Reati per cui è obbligatorio l’arresto in flagranza);
d) che comunque siano considerati una minaccia per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno de i Paesi con i quali l’Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone.
Dalla data di entrata in vigore del Decreto in esame e fino alla conclusione della procedura appena descritta, sono sospesi i procedimenti penali ed amministrativi nei confronti del datore di lavoro e del lavoratore per la violazione delle norme relative
a) all’ingresso e al soggiorno nel territorio nazionale, con esclusione di quelle di cui all’art. 12 D. Lg. 25 luglio 1998, n. 286;
b) al Decreto in esame e comunque all’impiego di lavoratori anche qualora tali norme rivestano carattere finanziario, fiscale, previdenziale o assistenziale.
Il testo integrale del Decreto Legislativo è consultabile alla pagina www.gazzettaufficiale.it
GIURISPRUDENZA
1. Consiglio di Stato, Ad. Plenaria, 10 aprile 2012, n. 2 - GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA
L’ordinanza di assegnazione di un credito, emessa nei confronti di una pubblica amministrazione ai sensi dell’art. 553 cod. proc. civ. all’esito del processo di espropriazione presso terzi, ha attitudine ad avere la forza del giudicato sulla esistenza e sull’ammontare del credito, nonché sulla sua spettanza al creditore esecutante, sicché, quando è definitiva per decorso dei termini di impugnazione, è eseguibile mediante il giudizio di ottemperanza previsto dall’art. 112, comma 3, lett. c), del Codice del processo amministrativo.
La pronuncia che si segnala compone il contrasto formatosi tra l’orientamento prevalente del Consiglio di Stato, secondo cui è ammissibile il ricorso per ottenere l’ottemperanza dell’amministrazione all’ordinanza di assegnazione di un credito vantato nei confronti di quest’ultima, ed il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana che esclude l’esperibilità del rimedio dell’ottemperanza nei confronti delle ordinanze esecutive di assegnazione di crediti, ritenendole prive di natura decisoria e non suscettibili di passare in giudicato.
L’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ha ritenuto ammissibile il rimedio dell’ottemperanza in quanto l’ordinanza di assegnazione, rappresentando l’atto finale e conclusivo del procedimento di espropriazione verso terzi, ha una portata di accertamento e, dunque, decisoria in quanto dà atto dell’esistenza e della misura del credito, trasferisce tale credito dal debitore pignorato al creditore esecutante con condanna del terzo al relativo pagamento.
L’ordinanza in questione è, poi, suscettibile di divenire definitiva qualora non sia impugnata con i rimedi per essa previsti, ed è pertanto equiparabile al giudicato, dato che nel caso resti inoppugnata non può essere ulteriormente contestata.
Il testo integrale della decisione è consultabile sul sito www.giustizia- amministrativa.it
2. Corte Costituzionale, 20 luglio 2012, n. 199 - SERVIZI PUBBLICI
Con la pronuncia in esame la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittimo l’art. 4 del Decreto Legge n. 138 del 2011 con il quale si concedeva agli enti locali la possibilità di privatizzare i servizi pubblici.
La norma dichiarata illegittima era stata adottata con Decreto Legge del 13 agosto 2011, dopo che con Decreto del Presidente della Repubblica del 18 luglio 2011 n. 113 era stata dichiarata l’abrogazione, a seguito di referendum popolare, dell’art. 23-bis del Decreto Legge n. 112 del 2008, recante la precedente disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica.
La consultazione referendaria aveva avuto l’obiettivo di “escludere l’applicazione delle norme contenute nell’art. 23-bis che limitano, rispetto al diritto comunitario, le ipotesi di affidamento diretto e, in particolare, di gestione in house di pressoché tutti i servizi pubblici locali di rilevanza economica” e di consentire, dunque, l’applicazione diretta della normativa comunitaria.
A meno di un mese dalla abrogazione referendaria il governo è intervenuto sulla materia dei servizi pubblici con la disciplina di cui all’art. 4 sopra richiamato, dettando una nuova regolamentazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, contraddistinta non solo dalla medesima ratio di quella abrogata, ma anche, in alcuni suoi passaggi, letteralmente riproduttiva di diverse disposizioni dell’abrogato articolo 23-bis.
La disciplina sottoposta al vaglio della Consulta è stata giudicata essere in aperto contrasto con il divieto di ripristino della normativa abrogata dalla volontà popolare, desumibile dall’art. 75 della Costituzione. A tale riguardo, in particolare, la Corte non ha ritenuto che sussistessero condizioni tali da giustificare il superamento di detto divieto di ripristino, tenuto conto del brevissimo lasso di tempo intercorso fra la pubblicazione dell’esito della consultazione referendaria e l’adozione della nuova normativa, non essendosi verificato nessun mutamento idoneo a legittimare la reintroduzione della normativa abrogata.
Il testo integrale della pronuncia è consultabile sul sito www.cortecostituzionale.it
3. Corte Costituzionale, 20 luglio 2012, n. 200 - LIBERALIZZAZIONI
La pronuncia segnalata dichiara costituzionalmente illegittimo il terzo comma dell’art. 3 del Decreto Legge n. 138 del 2011, il quale prevedeva l’abrogazione, a far data dal 30 settembre 2012, di tutte le disposizioni statali incompatibili con il principio espresso al primo comma dello stesso art. 3, secondo cui “l’iniziativa e l’attività economica privata sono libere ed è permesso tutto ciò che non è espressamente vietato dalla legge”.
I giudici della Consulta hanno ritenuto che la norma sottoposta al loro esame sia contraria agli articoli 3 e 97 della Costituzione in quanto l’automatica soppressione di norme statali, incompatibili con il principio di liberalizzazione delle attività economiche, genererebbe una grave incertezza normativa che sarebbe irragionevole e contraria al buon andamento della pubblica amministrazione.
La soppressione generalizzata di normative statali viene giudicata indeterminata e potenzialmente lesiva delle competenze regionali, poiché potrebbe riguardare una serie di atti normativi concernenti ambiti di competenza concorrente tra Stato e Regioni.
Trattandosi di una diffusa e non ben definita soppressione di norme, spetterebbe a ciascuna Regione ricostruire se le singole disposizioni statali debbano essere abrogate o meno, portando a risultati disomogenei, se non addirittura divergenti.
In questo modo si potrebbero avere notevoli difficoltà ad individuare quale sia la regolazione vigente per le diverse attività economiche, potendo le scelte abrogative variare da Regione a Regione, con ricadute dannose per gli operatori economici.
Il testo integrale della pronuncia è consultabile sul sito www.cortecostituzionale.it
4. Cassazione Civile, Sezioni Unite, 16 luglio 2012, n. 12103 - PROCEDIMENTI CAUTELARI
Con la pronuncia in esame le Sezioni Unite della Corte di Cassazione affermano il principio secondo cui la misura cautelare del sequestro perde efficacia per effetto della dichiarazione di estinzione del correlato giudizio di merito, senza che a tale effetto sia necessario che la pronuncia sia divenuta inoppugnabile, potendo la stessa pronuncia essere assunta a presupposto dei provvedimenti ripristinatori di cui all’art. 669-novies, secondo comma, c.p.c.
Il testo integrale della sentenza è consultabile sul sito www.cortedicassazione.it
5. Cassazione Civile, Sezione Terza, 26 luglio 2012, n. 13204 - ESECUZIONE FORZATA
Con la pronuncia che si segnala la Corte di Cassazione ha ribadito il principio secondo cui il creditore, in forza del medesimo titolo esecutivo, può procedere a più pignoramenti dello stesso bene in tempi diversi, senza dover attendere che il procedimento di espropriazione iniziato con il primo pignoramento si concluda.
Il diritto di agire in esecuzione forzata, infatti, si esaurisce solo con la piena e completa soddisfazione del diritto riconosciuto nel titolo esecutivo.
La Corte specifica che nell’ipotesi di pluralità di pignoramenti non si ha una ipotesi di litispendenza con conseguente applicazione dell’art. 39 c.p.c., ma deve disporsi la riunione in un unico procedimento ai sensi dell’art. 493 c.p.c..
La pluralità delle procedure , inoltre, non comporta necessariamente un aggravio di spese per il debitore in quanto, in presenza di un secondo pignoramento, il giudice dell’esecuzione può escludere le spese superflue da esso derivanti ed il debitore può opporsi alla loro liquidazione.
Il testo integrale della sentenza disponibile sul sito www.cassazione.net