Aggiornamento Normativo e Giurisprudenziale 1/2012
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Lingua |
Italiano
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Data di pubblicazione |
03/08/2012
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Aggiornamento numero 1 del 2012
1. Decreto Legge 22 giugno 2012 n. 83: MISURE URGENTI PER LA CRESCITA DEL PAESE
Si illustrano sinteticamente le più importanti novità introdotte con il Decreto Legge n. 83/2012 (Decreto Legge Sviluppo).
Allo stato il Decreto è in corso di esame alla Camera dei Deputati.
Il testo vigente è consultabile alla pagina www.normattiva.it.
- MISURE PER FACILITARE LA GESTIONE DELLE CRISI AZIENDALI
Il provvedimento normativo in esame apporta significative modifiche alla legge fallimentare, con lo scopo di consentire un accesso più facile degli imprenditori alle misure predisposte a loro tutela.
In particolare si è intervenuti sulla disciplina del concordato preventivo prevedendo la possibilità per l’imprenditore di depositare il ricorso contenente la relativa domanda riservandosi di presentare la proposta, il piano e la documentazione entro un termine fissato dal giudice compreso fra sessanta e centoventi giorni, prorogabile fino ad ulteriori sessanta giorni in presenza di gravi motivi. Dal deposito del ricorso e sino alla dichiarazione di apertura del concordato preventivo, l’imprenditore può compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione. Per gli atti urgenti di straordinaria amministrazione è prevista l’autorizzazione del Tribunale.
Dalla pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese e fino al momento in cui il decreto di omologazione del concordato non diventa definitivo, i creditori per titolo o causa anteriori non possono dar corso a procedure esecutive e cautelari. Le ipoteche giudiziali iscritte nei novanta giorni precedenti la pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al concordato.
Il debitore può essere autorizzato dal Tribunale o dal Giudice Delegato a sciogliersi dai contratti in corso di esecuzione alla data di presentazione del ricorso o a sospenderne l’esecuzione per un periodo non superiore a sessanta giorni.
E’ stato, poi, introdotto, l’art. 182-quinquies, rubricato “Disposizioni in tema di finanziamento e di continuità aziendale nel concordato preventivo e negli accordi di ristrutturazione dei debiti”, con il quale si consente al debitore, previa autorizzazione del tribunale, di contrarre finanziamenti funzionali alla migliore soddisfazione dei creditori.
L’art. 186-bis, infine, prevede l’istituto del “Concordato con continuità aziendale” che consente:
- la prosecuzione dell'attività di impresa da parte del debitore;
- la cessione dell'azienda in esercizio ovvero il conferimento dell'azienda in esercizio in una o più società, anche di nuova costituzione; - la liquidazione di beni non funzionali all'esercizio dell'impresa.
- SOCIETA’ A RESPONSABILITA’ LIMITATA A CAPITALE RIDOTTO
L’art. 44 del Decreto Sviluppo consente la possibilità di costituire società a responsabilità limitata a capitale ridotto da parte di persone fisiche che abbiano già compiuto i 35 anni di età. Per la costituzione è richiesto l’atto pubblico.
La denominazione di società a responsabilità limitata a capitale ridotto, l’ammontare del capitale sottoscritto e versato, la sede della società e l’ufficio del registro delle imprese presso il quale essa è iscritta devono essere indicati negli atti e nella corrispondenza della società, nonché nel suo spazio telematico.
- LODO ARBITRALE
All’art. 48 si stabilisce che nei giudizi arbitrali per la risoluzione di controversie relative a lavori pubblici, forniture e servizi il lodo è impugnabile davanti alla Corte d’Appello, oltre che per motivi di nullità, anche per violazione di regole di diritto relative al merito della controversia. Tale disposizione è applicabile anche ai giudizi arbitrali per i quali non sia ancora scaduto il termine di impugnazione davanti alla Corte d’Appello alla data di entrata in vigore del Decreto Sviluppo.
- MISURE PER LA GIUSTIZIA CIVILE INSERITE NEL DECRETO SVILUPPO
Con il Decreto Legge 22 giugno 2012 n. 83, recante misure urgenti per la crescita del Paese (Decreto Legge Sviluppo), vengono apportate alcune modifiche al processo civile.
In particolare il citato decreto introduce, con i nuovi articoli 348 bis, 348 ter e 436 bis, un giudizio di inammissibilità per gli appelli che non abbiano ragionevole probabilità di essere accolti ed un limite alla possibilità di proporre ricorso per Cassazione ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c.
Quanto alla pronuncia sull’inammissibilità dell’impugnazione, le nuove norme stabiliscono che essa viene assunta dal giudice competente, all’udienza di cui all’art. 350 c.p.c., con ordinanza succintamente motivata, anche mediante rinvio agli elementi di fatto riportati in uno o più atti di causa e il riferimento a precedenti conformi.
L’ordinanza di inammissibilità è pronunciata quando sia l’impugnazione principale che quella incidentale non hanno una ragionevole probabilità di essere accolte. Qualora una delle due impugnazioni non presenti i caratteri dell’inammissibilità, il giudice procede alla trattazione di tutte le impugnazioni comunque proposte contro la sentenza.
Contro l’ordinanza con la quale è pronunciata l’inammissibilità dell’appello è proponibile ricorso per Cassazione esclusivamente nei limiti dei motivi specifici esposti con l’atto di appello.
Se l’inammissibilità si fonda sulle stesse ragioni, inerenti alle questioni di fatto, della sentenza impugnata, avverso l’ordinanza può essere proposto ricorso per Cassazione solo per i motivi di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4) dell’art. 360 c.p.c.
Non sono sottoposti al giudizio di ammissibilità gli appelli proposti relativamente ad una delle cause di cui all’art. 70, primo comma, c.p.c. (cause nelle quali l’intervento del Pubblico Ministero è richiesto a pena di nullità) e gli appelli proposti ai sensi dell’art. 702-quater (Procedimento sommario di cognizione).
Per quanto concerne, invece, le limitazioni alla proposizione del ricorso per Cassazione, il provvedimento d’urgenza è intervenuto sostituendo il dettato del n. 5) dell’art. 360 c.p.c. e stabilendo che non sarà più possibile impugnare sentenze con ricorso per Cassazione per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, ma solo per “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”.
Le disposizioni relative al giudizio di appello si applicheranno ai gravami introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del decreto. Le novità relative al ricorso per Cassazione ex art. 360, n. 5) c.p.c., invece, si applicheranno alle sentenze pubblicate dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del decreto.
- NUOVI STRUMENTI DI FINANZIAMENTO PER LE IMPRESE
L’art. 32 del Decreto legge n. 83/2012 (Decreto Legge Sviluppo) prevede la possibilità, per le società italiane non quotate di media e piccola dimensione, di ricorrere al mercato del debito mediante l’emissione di strumenti di debito a breve termine, chiamati cambiali finanziarie, e di strumenti a più lungo termine, quali obbligazioni e titoli similari ed obbligazioni partecipative subordinate.
Tali strumenti di debito possono essere emessi alle seguenti condizioni:
a) L’emissione deve essere assistita da uno sponsor;
b) L’ultimo bilancio dell’emittente deve essere assoggettato a revisione contabile da parte di un revisore legale iscritto nel Registro dei revisori legali e delle società di revisione;
c) I titoli devono essere:
- collocati esclusivamente presso investitori qualificati che non siano, direttamente o indirettamente, soci della società emittente;
- destinati alla circolazione esclusivamente tra tali investitori.
2.DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RIFORMA DEL MERCATO DEL LAVORO IN UNA PROSPETTIVA DI CRESCITA
La riforma introduce importanti modifiche sia per quanto riguarda i contratti, sia per quanto riguarda il rito del lavoro.
Si segnalano sinteticamente le principali novità:
- I contratti a termine. Viene introdotta la possibilità di stipulare un solo contratto a tempo determinato, senza indicazione delle cause tecnico-organizzative che lo giustificano, per un periodo non superiore a dodici mesi.
- I contratti a progetto. Tali contratti non potranno avere ad oggetto attività meramente esecutive. La riforma, inoltre, prevede che, nel caso in cui l’attività del collaboratore a progetto sia svolta con modalità analoghe a quella di altri dipendenti dell’impresa committente, il rapporto di lavoro deve considerarsi di tipo subordinato. Si precisa, poi, che la mancata individuazione di uno specifico progetto, essendo questo l’elemento essenziale del rapporto di collaborazione, determina la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
- Le prestazioni lavorative rese da persona titolare di posizione fiscale ai fini dell’imposta sul valore aggiunto si presumono, salvo prova contraria, collaborazioni coordinate e continuative qualora ricorrano due dei seguenti presupposti:
a) che la collaborazione abbia una durata complessivamente superiore a otto mesi nell'arco dell'anno solare;
b) che il corrispettivo derivante da tale collaborazione, anche se fatturato a più soggetti riconducibili al medesimo centro d'imputazione di interessi,costituisca più dell’ottanta per cento dei corrispettivi complessivamente percepiti dal collaboratore nell'arco dello stesso anno solare;
c) che il collaboratore disponga di una postazione fissa di lavoro presso una delle sedi del committente.
La presunzione di cui sopra non opera quando:
- la prestazione lavorativa è connotata da un elevato grado di competenze teoriche acquisite attraverso significativi percorsi formativi, ovvero da capacità tecnico-pratiche acquisite attraverso rilevanti esperienze nell’esercizio concreto di attività;
- la prestazione lavorativa è svolta nell’esercizio di attività professionali per le quali l’ordinamento prevede l’iscrizione ad un ordine professionale, ad un albo o ad un registro.
- Il contratto di apprendistato, per cui si prevede una durata minima non inferiore a 6 mesi.
- L’associazione in partecipazione. All'articolo 2549 del codice civile è aggiunto il seguente comma: “Qualora l'apporto dell'associato consista anche in una prestazione di lavoro, il numero degli associati impegnati in una medesima attività non può essere superiore a tre, indipendentemente dal numero degli associanti, con l'unica eccezione nel caso in cui gli associati siano legati all'associante da rapporto coniugale, di parentela entro il terzo grado o di affinità entro il secondo. In caso di violazione del divieto di cui al presente comma, il rapporto con tutti gli associati il cui apporto consiste anche in una prestazione di lavoro si considera di lavoro subordinato a tempo indeterminato”.
Vengono fatti salvi, fino alla loro cessazione, i contratti in essere che, alla data di entrata in vigore della legge di riforma del mercato del lavoro, siano stati certificati.
Si presumono rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, salva prova contraria, i rapporti di associazione in partecipazione in cui non vi sia stata una effettiva partecipazione dell’associato agli utili o non vi sia stata la consegna del rendiconto previsto dall’art. 2552 del codice civile.
- La tutela del lavoratore in caso di licenziamento illegittimo. La riforma introduce una importante modifica al testo dell’art. 18 della legge 300 del 1970, stabilendo che il giudice può disporre l’ordine di reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro quando:
a) il licenziamento è dichiarato nullo (come, ad esempio, nel caso di licenziamento discriminatorio);
b) il giudice accerti che non ricorrono gli estremi del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa addotti dal datore di lavoro, per insussistenza del fatto contestato ovvero perché il fatto rientra tra le condotte punibili con una sanzione conservativa, sulla base delle previsioni dei contratti collettivi o dei codici disciplinari applicabili;
c) il giudice accerti il difetto di giustificazione del licenziamento intimato per motivo oggettivo consistente nell’inidoneità fisica o psichica del lavoratore ovvero che il licenziamento è stato intimato in violazione dell’art. 2110 c.c.;
d) il giudice accerti la manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento per giustificato motivo oggettivo.
In tutti gli altri casi in cui il giudice accerti che non ricorrono gli estremi del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa, il rapporto di lavoro viene dichiarato risolto con effetto dalla data del licenziamento ed il datore di lavoro viene condannato al pagamento di una indennità risarcitoria onnicomprensiva determinata tra un minimo di dodici ed un massimo di ventiquattro mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, in relazione all’anzianità del lavoratore e tenuto conto del numero di dipendenti occupati, dalle dimensioni dell’attività economica, del comportamento e delle condizioni delle parti.
Nei licenziamenti per giustificato motivo oggettivo, nelle aziende che occupano più di 15 dipendenti, sarà necessario esperire una apposita procedura innanzi alla Direzione Territoriale del Lavoro.
- Un rito speciale abbreviato per le controversie aventi ad oggetto l’impugnativa del licenziamento nelle ipotesi regolate dall’art. 18 della legge 300/1970.
Il nuovo procedimento, introdotto con ricorso, si caratterizza, oltre che per i tempi rapidi, per gli ampi poteri che sono attribuiti al giudice relativamente all’espletamento degli atti di istruzione.
A seguito della presentazione del ricorso, infatti, il giudice fissa con decreto l'udienza di comparizione delle parti. L'udienza deve essere fissata non oltre quaranta giorni dal deposito del ricorso. Il giudice assegna un termine per la notifica del ricorso e del decreto non inferiore a venticinque giorni prima dell'udienza, nonché un termine, non inferiore a cinque giorni prima della stessa udienza, per la costituzione del resistente. Il giudice, sentite le parti e omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede, quindi, nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione indispensabili richiesti dalle parti o disposti d'ufficio e provvede, con ordinanza immediatamente esecutiva, all'accoglimento o al rigetto della domanda.
Contro l’ordinanza può essere proposta opposizione , innanzi al tribunale che l’ha emessa, entro 30 giorni dalla notificazione della stessa o dalla sua comunicazione, se anteriore. L’opposizione è decisa con sentenza avverso la quale è ammesso reclamo, nel termine di 30 giorni dalla notificazione o dalla comunicazione della sentenza, innanzi alla corte d’appello.
- Dimissioni e risoluzioni consensuali del contratto di lavoro. La risoluzione consensuale del rapporto o la richiesta di dimissioni presentate dalla lavoratrice, durante il periodo di gravidanza, e dalla lavoratrice o dal lavoratore durante i primi tre anni di vita del bambino devono essere convalidate dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali competente per territorio.
Al di fuori delle ipotesi appena illustrate, l’efficacia delle dimissioni della lavoratrice o del lavoratore e della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro è sospensivamente condizionata alla convalida effettuata presso la Direzione territoriale del lavoro o il Centro per l’impiego territorialmente competenti, ovvero presso le sedi individuate dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.
- Ammortizzatori sociali con l’istituzione dell’ASPI (Assicurazione Sociale per l’Impiego).
Il testo della riforma è consultabile alla pagina www.normattiva.it.
Il 18 luglio il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato la circolare n. 18/2012 recante le prime indicazioni operative sull’applicazione della riforma del lavoro, fornendo, in particolare, chiarimenti in merito alla disciplina dei contratti a tempo determinato, del contratto di apprendistato, del lavoro intermittente e accessorio, delle dimissioni del lavoratore e della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro.
GIURISPRUDENZA ESECUZIONE FORZATA Cassazione Civile, Sezioni Unite, 2 luglio 2012 n. 1106
Costituisce valido titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c., la sentenza recante la condanna al pagamento di un credito non specificamente determinato, ma comunque determinabile attraverso dati provenienti da fonti normative e con semplici calcoli aritmetici effettuati sulla scorta di dati desumibili da atti e documenti prodotti nel giudizio e non contestati dall’altra parte. Con la sentenza segnalata la Corte di Cassazione risponde in maniera affermativa al quesito relativo alla possibilità di integrare il contenuto della sentenza con quanto risulta dagli atti delle parti e dai documenti da esse prodotti. Le Sezioni Unite, infatti, precisano che il titolo esecutivo non è un atto in sé compiuto e non si identifica in maniera completa nel documento in cui è contenuto. Esso non è, di per sé solo, neppure idoneo a dare inizio alla esecuzione forzata, essendo a tale fine necessario un ulteriore atto, il precetto, che contenga la specificazione della prestazione che il debitore è chiamato ad eseguire.