Territorialità nelle intermediazioni diverse
Autore |
Studio Legale Abbatescianni |
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Lingua |
Italiano
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Data di pubblicazione |
04/12/2009
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Con la legge 88/90 è stata introdotta la nuova lettera f-quinquieis) dell’ar. 7 del D.P.R 633/1972 la quale ha modificato il regime di territorialità di alcune prestazioni di intermediazione , stabilendo il luogo di tassazione al Paese membro dell’Unione Europea in cui è identificato ai fini IVA il destinatario della prestazione stessa (committente ) .
La nuova lettera f-quinquies) ” le prestazioni di intermediazione, relative ad operazioni diverse da quelle di cui alla lettera d) del presente comma e da quelle di cui all’articolo 40, commi 5 e 6, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando le operazioni oggetto dell’intermediazione si considerano ivi effettuate, a meno che non siano commesse da soggetto passivo in un altro Stato membro dell’Unione europea; le suddette prestazioni si considerano in ogni caso effettuate nel territorio dello Stato se il committente delle stesse è ivi soggetto passivo d’imposta, sempre che le operazioni cui le intermediazioni si riferiscono siano effettuate nel territorio della Comunità. Non si considerano effettuate nel territorio dello Stato le cessioni all'esportazione, le operazioni assimilate a cessioni all'esportazione e i servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali di cui ai successivi artt. 8, 8-bis e 9 ”.. regola tutte le intermediazioni con esclusione di due tipologie di servizi di intermediazione , che rimangono assoggettati al regime di territorialità previgente :
• Intermediazioni relative ad operazioni di cui alla lettera d) del comma 4 dell’art. 7, del D.P.R. n. 633/1972;
• Intermediazioni relative alle operazioni di cui all’art. 40, commi 5 e 6, del D.L. n. 331/1993
La norma in esame, riprendendo l’art. 44 della direttiva n. 112/2006, ai fini della individuazione del luogo di tassazione delle prestazioni di servizi rese da intermediari, applica quello che si ritiene essere uno dei principi cardine in materia di prestazioni di servizi, in particolare per i servizi intracomunitari e per le prestazioni di cui all’art. 7, lett. d) . Si tratta della regola secondo cui il luogo di tassazione viene individuato nel Paese membro in cui si trova il cliente ( committente, destinatario del servizio ) soggetto passivo, cioè identificato ai fini IVA in un Paese comunitario .
A tal proposito si ricorda che , secondo la prassi dell’Amministrazione finanziaria, l’intermediazione non costituisce una figura negoziale specifica, e quindi rientrano in quest’ambito tutte le ipotesi contrattuali che comportano, comunque, una interposizione nella circolazione dei beni e servizi come, ad esempio, i contratti di mandato,di agenzia, di mediazione ecc .
Pertanto, a partire dal 15 luglio 2009, tutte le intermediazioni , ad esclusione di quelle che trovano disciplina in apposite norme di deroga ( vedi sopra), non sono più territorialmente rilevanti nel paese del prestatore ( prestatore comunitario) quando sono rese a committenti i quali sono soggetti passivi identificati in altri Stati membri, mentre per i committenti nazionali sono sempre rilevanti a meno che non siano realizzate al di fuori dell’Unione europea. Per quanto riguarda i committenti extracomunitari le prestazioni di cui sopra, sono rilevanti ai fini del tributo solo se le operazioni oggetto dell’intermediazione si considerano effettuate nel territorio dello Stato Italiano.
E’ solo il caso di ricordare che, qualora il committente sia un soggetto privato o, comunque non identificato in un paese membro, occorre verificare dove il servizio di intermediazione si considera effettuato per determinare la rilevanza del tributo . Quindi nel caso in cui:
• il prestatore sia identificato in Italia , il committente sia un privato residente in uno stato membro e, il servizio di intermediazione si considera effettuato in quest’ultimo stato e pertanto ivi tassato , il prestatore dovrà nominare un rappresentante fiscale ovvero, nei casi consentiti, identificarsi direttamente nel territorio dello stato al fine di poter assolvere l’imposta;
• il prestatore sia identificato in un altro stato membro,il committente sia un privato residente in Italia e, il servizio di intermediazione si considera ivi effettuato e pertanto ivi tassato , il prestatore dovrà nominare un rappresentante fiscale ovvero, identificarsi direttamente nel territorio dello stato al fine di poter assolvere l’imposta. Si evidenzia che, nel caso di prestazioni di intermediazione rese nei confronti di soggetti passivi identificati in Italia , ai sensi di quanto previsto le norme di cui all’rt. 17 del D.P.R. 633/1972, le stesse dovranno essere autofatturate dal committente nazionale, qualora il prestatore non dispone di un rappresentante fiscale, ovvero, non sia identificato direttamente nel nostro Paese.