Regime fiscale agevolato per contribuenti minimi
Autore |
Studio Legale Abbatescianni |
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Lingua |
Italiano
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Data di pubblicazione |
02/11/2009
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Per contribuenti minimi si intendono le persone fisiche residenti nel territorio dello Stato esercenti attività di impresa, o arti e professioni, che nell’anno solare precedente hanno conseguito ricavi o compensi in misura non superiore a 30.000 euro.
Requisiti dei contribuenti minimi
I contribuenti che hanno un’attività già in essere possono avvalersi del regime agevolato solo rispettano le seguenti condizioni aggiuntive: 1) Nell’anno solare precedente a quello di entrata in vigore del regime non hanno effettuato cessioni all’esportazione, ovvero operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione, servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali, operazioni don lo Stato della Città del Vaticano o con la repubblica di San Marino e operazioni non soggette ad Iva in virtù di trattai ed accordi internazionali; 2) Non hanno sostenuto spese per lavoro dipendente o per collaboratori, anche assunti con le modalità riconducibili ad un progetto o programma di lavoro, o programma di lavoro, ad eccezione delle spese per prestazioni di natura occasionale; 3) Non hanno erogato somme sotto forma di utili di partecipazione agli associati con apporto costituito da solo lavoro; 4) Nei tre anni precedenti a quello di entrata nel regime non hanno acquistato, anche mediante contratti di locazione finanziaria e appalto, beni strumentali di valore complessivo superiore a 15.000 euro.
Agevolazioni per i contribuenti
I contribuenti che applicano il regime dei contribuenti minimi usufruiscono delle seguenti agevolazioni: esonero della maggior parte degli obblighi contabili e dichiarativi, applicazione di un’imposta sostitutiva del 20% sul reddito determinato secondo apposite regole in sostituzione dell’Irpef e dell’Irap, esonero dagli adempimenti Iva. I contribuenti minimi sono esonerati dagli obblighi di liquidazione e versamento dell’Iva e dagli obblighi di registrazione e tenuta delle scritture contabili, anche ai fini delle imposte sui redditi, nonché dai vari obblighi previsti dal D.P.R. n. 633/1972 (registrazione delle fatture emesse e di acquisto, dichiarazione e comunicazione annuale). Rimangono da assolvere tuttavia i seguenti adempimenti: numerare e conservare le fatture di acquisto, annotare sulle fatture emesse che trattasi di “operazione effettuata ai sensi dell’art. 1, comma 100, della legge finanziaria per il 2008”. I contribuenti minimi non possono esercitare il diritto di rivalsa né possono detrarre l’Iva assolta sugli acquisti nazionali e comunitari e sulle importazioni. Le fatture emesse non devono, pertanto, recare l’addebito di imposta. I contribuenti minimi non sono soggetti agli studi di settore e ai parametri. Gli stessi sono, quindi. Esonerati anche dalla compilazione del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore e dei parametri. Per i contribuenti che rientrano nel regime agevolato, il reddito di impresa o di lavoro autonomo, su cui applicare l’imposta sostitutiva del 20% è determinati applicando regole specifiche. In particolare, è previsto che l’imputazione delle spese e dei ricavi nel periodo di imposta sia effettuata sulla base del “principio di cassa”, ovvero in considerazione del momento di effettiva percezione del ricavo e di effettivo sostenimento del costo. Tale principio, che si applica generalmente per la determinazione dei redditi derivanti dall’esercizio delle arti e professioni, per i contribuenti minimi trova eccezionale applicazione anche nella determinazione del reddito di impresa. Sulla base del principio di cassa, quindi, sia i componenti negativi che quelli positivi partecipano alla formazione del reddito nel periodo di imposta in cui si verifica la relativa manifestazione finanziaria, ancorché la competenza economica possa essere riferita ad altri periodi di imposta. In applicazione del principio di cassa, anche il costo sostenuto per l’acquisto di beni strumentali concorre alla formazione del reddito nel periodo di imposta in cui è avvenuto il pagamento. Le spese relative a beni ad uso promiscuo rilevano nella misura del 50% dell’importo considerato, al lordo dell’Iva. Per i contribuenti minimi si presumono sempre ad uso promiscuo autovetture, autocaravan, ciclomotori, motocicli e telefonia. Il reddito, determinato sulla base delle regole appena esaminate, viene assoggettato a imposta sostitutiva del 20%. Tale imposta sostituisce l’Irpef e le relative addizionali regionali e comunali e l’Irap che, pertanto, non sono dovute. Il reddito, assoggettato ad imposta sostitutiva, non concorre alla formazione del reddito complessivo del contribuente; ma mantiene la sua rilevanza in aggiunta al reddito complessivo sia ai fini del riconoscimento delle detrazioni per carichi di famiglia, che ai fini della determinazione della base imponibile dei contributi previdenziali ed assistenziali. I contribuenti minimi restano soggetti all’applicazione delle ritenute previste dal D.P.R. n. 600 del 1973, che si considerano effettuate a titolo di acconto dell’imposta sostitutiva.
Disapplicazione del regime dei minimi
Il regime dei minimi può essere disapplicato con due diverse modalità: • Disapplicazione per opzione, tramite cioè comportamento concludente ovvero ponendo in essere tutti gli adempimenti contabili ed extracontabili dei quali erano precedentemente esonerati. L’opzione per il regime ordinario deve poi essere comunicata all’Agenzia delle Entrate con la prima dichiarazione Iva presentata successivamente alla scelta. L’opzione rimane valida per almeno un triennio e, trascorso tale periodo minimo, si rinnova di anno in anno fino a quando permane la concreta applicazione della scelta operata. Decorso il primo triennio di applicazione del regime ordinario, il contribuente può in ogni momento scegliere di rientrare nel regime dei contribuenti minimi se ricorrono i requisiti previsti dalla normativa. • Disapplicazione per legge, che avviene in automatico nel momento in cui venga meno anche una sola delle condizioni di applicazione del regime dei minimi stesso. Il contribuente che esce dal regime dei minimi non può optare per il regime agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo di cui all’articolo 13 della legge n. 388 del 2000.