Regime fiscale agevolato per le nuove attività
Autore |
Studio Legale Abbatescianni |
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Lingua |
Italiano
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Data di pubblicazione |
02/11/2009
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Per incoraggiare le nuove iniziative produttive, la Finanziaria per il 2001 (art. legge 388 del 23 dicembre 2000) ha previsto uno specifico regime fiscale agevolato a favore di persone fisiche che intraprendono una nuova attività imprenditoriale o di lavoro autonomo. Il regime di cui trattasi è applicabile per il primo periodo di imposta e per i due successivi, prevede il pagamento di un’imposta sostitutiva dell’Irpef con aliquota del 10% e garantisce una serie di semplificazioni amministrative e contabili.
Requisiti dei contribuenti
Il beneficio del regime agevolato può essere riconosciuto esclusivamente ai contribuenti che rispettano i seguenti requisiti: 1) il soggetto richiedente deve essere una persona fisica o un’impresa familiare; 2) il contribuente non deve aver esercitato negli ultimi tre anni attività artistica, professionale o di impresa, nemmeno in forma associata o familiare. La qualità di socio in società personali o di capitale non costituisce a priori una causa ostativa per l’adozione del regime agevolato. Occorre infatti far riferimento all’effettivo esercizio dell’attività di impresa o di lavoro autonomo svolto dal socio; 3) l’attività da esercitare non deve costituire il proseguimento di un’altra attività svolta precedentemente anche in forma di lavoro dipendente o autonomo (tranne il caso del periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio delle arti o professioni); 4) occorre osservare regolarmente gli obblighi previdenziali, assicurativi e amministrativi; 5) i compensi di lavoro autonomo o ricavi attesi non devono superare le seguenti soglie: • per i lavoratori autonomi, non superiori a 30.987,41; • per le imprese, non superiori a 30.987,41 se hanno per oggetto prestazioni di servizi, ovvero a 61.974,83 euro per le imprese aventi per oggetto altre attività.
Agevolazioni previste dal regime fiscale
Per coloro i quali, in possesso dei requisiti richiesti dalla norma, scelgono di avvalersi del regime fiscale di favore, le agevolazioni consistono in: 1) una riduzione del carico fiscale, dal momento che viene prevista una tassazione forfetaria del reddito di impresa o di lavoro autonomo, con l’applicazione di un’imposta sostitutiva dell’Irpef, e relative addizionali regionali e comunali, nella misura del 10%. Il versamento si esegue entro i termini ordinari stabiliti per il versamento delle imposte sui redditi con il modello F24. Il reddito di lavoro autonomo o di impresa, in quanto soggetto a imposta sostitutiva, non concorre alla formazione del reddito complessivo netto ai fini Irpef. 2) Una notevole semplificazione degli adempimenti contabili, dal momento che viene previsto l’esonero dalla registrazione e tenuta delle scritture contabili rilevanti ai fini delle imposte dirette, dell’Irap e dell’Iva, e dalle liquidazioni e versamenti periodici dell’Iva. L’eventuale imposta a debito è dovuta annualmente, a seguito di presentazione della dichiarazione Iva annuale. Rimane in ogni caso l’obbligo di conservare i documenti emessi e se previsto l’obbligo di emissione di fatture e scontrini fiscali. 3) Il non assoggettamento a ritenuta d’acconto, da parte del sostituto di imposta, dei ricavi e dei compensi riguardanti il reddito oggetto del regime fiscale agevolato. A tal fine il contribuente deve rilasciare una dichiarazione dalla quale risulti che il loro reddito è soggetto ad imposta sostitutiva e che non deve essere effettuata la ritenuta d’acconto.
Durata e decadenza del regime fiscale agevolato
Il regime agevolato ha la durata massima di tre anni e si applica per il primo periodo di imposta in cui ha inizio l’attività e per i due successivi. I soggetti che desiderano avvalersi devono comunicare la loro scelta presentando l’apposito modello all’Agenzia delle Entrate. La scelta vincola il contribuente per almeno un periodo di imposta e può essere revocata, con analoga procedura, dandone comunicazione all’Agenzia. L’unica causa di decadenza prevista è il superamento dei limiti dei compensi o ricavi previsti dalla norma. In particolare, il regime agevolato cessa di trovare applicazione e l’intero reddito idi impresa o di lavoro autonomo è assoggettato a tassazione ordinaria: • Dal periodo di imposta successivo, nel caso in cui siano superati i limiti, ma non oltre il 50%, dei ricavi e compensi richiesti per usufruire dell’agevolazione; • A decorrere dallo stesso periodo di imposta in cui si verifica il superamento, nel caso in cui i ricavi superino del 50% i limiti richiesti.