Detassazione degli investimenti in macchinari
Autore |
Studio Legale Abbatescianni |
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Lingua |
Italiano
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Data di pubblicazione |
11/09/2009
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Detassazione degli investimenti in macchinari
L’art. 5 della cd. Manovra d’Estate (decreto legge n. 78 del 2009 recante < >) prevede una importante norma agevolativa volta a favorire gli investimenti delle imprese, e quindi ad aiutare la ripresa dell’economia, ma anche la loro capitalizzazione, migliorando di conseguenza il rapporto banca-impresa. La nuova legge proposta dal ministro dell’Economia è stata battezzata Tremonti-ter in quanto si pone come erede naturale delle precedenti disposizioni agevolative previste dalle leggi n. 383 del 2001 e n. 489 del 1994, rispetto alle quali tuttavia risulta caratterizzata da una maggiore semplicità e facilità di applicazione. Con l’introduzione della nuova norma il Governo auspica un notevole rilancio dell’economia, almeno pari a quello che avvenne con le precedenti misure agevolative. A titolo puramente esemplificativo ricordiamo che nel 2001 la cd. Tremonti-bis in soli sei mesi portò a nuovi investimenti da parte delle imprese per 27,5 miliardi di Euro (una cifra pari a 2 punti di prodotto interno lordo). Ne beneficiarono 345 mila soggetti, tra cui oltre 68 mila società di capitali, che da sole coprirono il 75% della spesa complessiva in beni strumentali, con un esborso medio per l’acquisto di nuovi beni strumentali di circa 325 mila euro.
Presupposti per ottenere lo sconto fiscale
Venendo ora ad esaminare la norma agevolativa appena introdotta, leggiamo che l’art. 5 prevede uno sconto fiscale per gli investimenti in macchinari e attrezzature effettuati tra il 1 luglio 2009 e il 30 giugno 2010. Il presupposto soggettivo richiesto dalla norma per poter beneficiare dell’agevolazione è il possesso di reddito di impresa, a prescindere dal regime contabile da questi adottato. Nella categoria dei soggetti beneficiari, pertanto, rientrano:
- Le persone esercenti attività commerciale ancorché gestita in forma di impresa familiare,
- Le società in nome collettivo e in accomandita semplice
- Le società di armamento
- Le società di fatto che abbiano per oggetto l’esercizio di attività commerciale
- Le società cooperative e di mutua assicurazione
- Gli enti pubblici e privati, diversi dalle società, aventi per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di un’attività commerciale
- Gli enti pubblici e privati, diversi dalle società, non aventi per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di un’attività commerciale, limitatamente al reddito derivante dall’attività commerciale esercitata
- Le società, gli enti commerciali e le persone fisiche non residenti nel territorio dello Stato, relativamente alle stabili organizzazioni situate nel territorio stesso, nella misura in cui l’attività di ricerca è svolta dalla stabile organizzazione.
Dal momento che il provvedimento in esame fa riferimento ai titolari di reddito di impresa, si ritiene che possano beneficiare dell’agevolazione tanto le banche e le assicurazioni, quanto i soggetti che determinano il reddito con modalità forfettarie. La detassazione sarà quindi fruibile anche dai soggetti che hanno adottato il regime delle nuove iniziative produttive, sia da quelli che hanno optato per il regime dei contribuenti minimi.
Beni oggetto dell’agevolazione fiscale
Veniamo ora ad esaminare i beni oggetto dell’agevolazione. La norma fa esplicito riferimento agli investimenti in nuovi macchinari e nuove attrezzature compresi nella divisione 28 della tabella Ateco 2007. Non sono quindi oggetto di agevolazione altre categorie di beni, e nemmeno beni appartenenti a tali categorie ma usati. Il requisito di novità richiesto dal legislatore sussiste anche nel caso in cui il bene non sia stato acquistato dal produttore o dal rivenditore, ma da un soggetto diverso, a condizione che esso non sia mai stato utilizzato né dal cedente né da altri soggetti. Ricordiamo infine che tale requisito è stato introdotto dalla legge di conversione e risulta pertanto valido solo dal momento in cui essa diviene giuridicamente efficace (5 agosto 2009). Per i beni usti acquistati dal 1 luglio al 4 agosto 2009 sarà necessario un chiarimento da parte dell’Agenzia delle Entrate. Per quanto concerne l’importo della misura agevolativa, essa comporta l’esclusione dall’imposizione sul reddito di impresa del 50% del valore degli investimenti effettuati. Ciò equivale a dire che l’agevolazione si sostanzia in una riduzione dell’imponibile IRES pari al 50% del costo sostenuto. Per costo sostenuto intendiamo ovviamente il costo di acquisto del bene, comprensivo di eventuali oneri di diretta imputazione. La detassazione non ha effetto a fini IRAP, e si applica attraverso una semplice variazione in diminuzione in sede di compilazione della dichiarazione dei redditi. L’agevolazione può essere usufruita solo in sede di versamento a saldo delle imposte dovute per ciascuno dei due periodi previsti, il che esclude che il vantaggio possa essere utilizzato con un calcolo previsionale dell’acconto. L’agevolazione riguarda gli investimenti effettuati nel periodo compreso tra il 01.07.2009 e il 30.06.2010. I periodi di imposta interessati sono pertanto l’anno 2009 e 2010. Gli investimenti effettuati dopo l’entrata in vigore del decreto e fino al 31.12.2009 produrranno una detassazione in dichiarazione 2009 (in giugno 2010), mentre gli investimenti effettuati nel primo semestre del 2010 avranno effetto sulla dichiarazione 2010 (in giugno 2011) .Per le imprese con esercizio non coincidente con quello solare, i periodi d’imposta agevolati saranno da verificare caso per caso. L’investimento può essere realizzato mediante acquisto, locazione finanziaria, realizzazione tramite appalto e costruzione interna.
I beni acquisiti mediante l’agevolazione non potranno essere ceduti a terzi o destinati a finalità estranee all’eserciziodell’attività di impresa prima del secondo esercizio successivo a quello in cui avviene l’acquisto (gli investimenti avvenuti nel 2009 non possono essere ceduti prima del 31.12.2010, mentre per i beni acquistati nel 2010, la decadenza vale fino al 31.12.2011) Sono considerate alienazioni:
- le cessioni a terzi
- le assegnazioni ai soci e l'autoconsumo dell'imprenditore individuale
- le cessioni di contratto a terzi (leasing)
- il mancato esercizio del diritto di riscatto (leasing)
Non sono considerate alienazioni:
- i trasferimenti che avvengono in seguito a operazioni societarie neutrali (fusione, scissione, conferimento)
- i trasferimenti operati nell'ambito di cessioni di azienda
- le operazioni di lease back
- la distruzione o rottamazione dei beni acquisti mediante agevolazione
Le agevolazioni decadono se gli strumenti acquisiti in regime di detassazione degli investimenti vengono ceduti a soggetti con stabile organizzazione in Paesi non aderenti allo Spazio economico europeo (non è fissato alcun limite temporale alla revoca).
La revoca del beneficio fiscale
La revoca del beneficio fiscale si manifesta in una variazione in aumento del reddito dell'esercizio nel quale avviene l'alienazione, per un importi pari alla metà del costo originario del bene. Sarà possibile, a meno di variazioni di norma, cumulare la Tremonti-ter con altre agevolazioni pubbliche (contributi comunitari). L’agevolazione non si configura infatti come “aiuto di stato” e non dovrebbe essere soggetta a vincoli di cumulo. I soggetti titolari di attività industriali a rischio di incidenti sul lavoro potranno usufruire dell’agevolazione soltanto se sarà documentato l’adempimento degli obblighi in materia di sicurezza (in particolare le aziende a rischio di incidenti rilevanti – decreto legislativo 334/1999).